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Ordinanza

Ordinanza n. 175/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza Prot. Uscita N. -OMISSIS- del 02.12.2025, comunicato in pari data (02.12.2025) (All. A), emesso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo, in persona del Prefetto pro tempore, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Milano ha respinto l'istanza di attivazione delle misure di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego è stato contestato unitamente agli atti connessi, presupposti e conseguenti. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che l'istanza di ammissione alle misure di accoglienza è stata presentata il 20 ottobre 2025, mentre l'ingresso in Italia risaliva al maggio 2024. Il giudice ha valutato la compatibilità del diniego con la disciplina sopravvenuta che esclude dall'accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, presenti la domanda di protezione internazionale oltre novanta giorni dall'ingresso in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei presupposti della tutela ex art. 55 c.p.a. Ha ritenuto, in sede di sommaria delibazione, che il provvedimento prefettizio apparisse coerente con l'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, introdotto dall'art. 15-quinquies, comma 2, lett. a), d.l. n. 145/2024, secondo cui non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, presenti la domanda di protezione internazionale oltre novanta giorni dall'ingresso in Italia. La disposizione è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, poiché entrata in vigore l'11 dicembre 2024, anteriormente alla presentazione dell'istanza di accoglienza del 20 ottobre 2025, a fronte dell'ingresso nel maggio 2024. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i relativi presupposti e ha respinto la domanda di sospensione.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    non è ammesso alle misure di accoglienza il richiedente che, senza giustificato motivo, ha presentato domanda di protezione internazionale oltre il termine di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

    La disposizione esclude dall'accesso alle misure di accoglienza il richiedente che presenti senza giustificato motivo la domanda di protezione internazionale oltre novanta giorni dall'ingresso in Italia.

  • art. 15-quinquies, comma 2, lett. a), d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    Ha introdotto nell'art. 1 del d.lgs. n. 142/2015 il comma 2-bis applicato dal giudice.

  • art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25

    È richiamato quale disposizione individuante il termine oltre il quale la presentazione della domanda di protezione internazionale può comportare l'esclusione dalle misure di accoglienza; nel provvedimento il termine è individuato in novanta giorni dall'ingresso in Italia.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice può ritenere coerente con l'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 il diniego delle misure di accoglienza quando la domanda di protezione internazionale sia stata presentata, senza giustificato motivo, oltre novanta giorni dall'ingresso in Italia.
  • La disciplina introdotta dall'art. 15-quinquies, comma 2, lett. a), d.l. n. 145/2024 è stata ritenuta applicabile a un'istanza di accoglienza presentata dopo la sua entrata in vigore, anche quando l'ingresso in Italia sia avvenuto anteriormente, purché la domanda di ammissione alle misure di accoglienza sia successiva all'entrata in vigore della novella.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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