Sentenza del 29/07/2016 n. 15840 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
T.D. aveva risolto anticipatamente il rapporto di lavoro il 1° gennaio 2001, percependo un incentivo all'esodo assoggettato all'aliquota IRPEF piena perché uomo di età inferiore a 55 anni. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva ritenuto incompatibile con il principio di parità tra uomini e donne il diverso trattamento fiscale previsto dall'art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986, T.D. aveva chiesto il rimborso del 50% della ritenuta. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza ritenendola tardiva ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Dopo l'accoglimento nei primi due gradi di giudizio, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il termine decadenziale decorresse dal versamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, e non dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente per tardività delle istanze di rimborso. Ha stabilito che il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, anche quando il pagamento sia avvenuto in applicazione di una norma successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia, pur avendo efficacia retroattiva, non riapre i rapporti già esauriti per intervenuta decadenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali precedenti.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis
Prevedeva l'applicazione di un'aliquota IRPEF ridotta al 50% sull'indennità di incentivazione all'esodo in presenza di requisiti anagrafici differenziati per uomini e donne.
La disposizione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea nella parte in cui introduceva un trattamento fiscale differenziato basato sul sesso del lavoratore.
Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE, art. 1
Principio della parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro.
La Corte di giustizia UE ha interpretato la direttiva nel senso che essa ostava alla normativa italiana che applicava un diverso regime fiscale all'incentivo all'esodo in base al sesso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine di decadenza decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".
Il termine per chiedere il rimborso decorre dal pagamento dell'imposta o dall'effettuazione della ritenuta, non dalla successiva pronuncia della Corte di giustizia che dichiari incompatibile la norma applicata. La decadenza già maturata rende il rapporto esaurito.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani
Ha dichiarato incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento la disciplina italiana che prevedeva aliquote fiscali diverse per l'incentivo all'esodo di uomini e donne.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
Ha affermato che l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di giustizia, come quella delle pronunce di illegittimità costituzionale, incontra il limite dei rapporti esauriti per prescrizione o decadenza, a tutela della certezza del diritto.
Massime di principio
- Una successiva pronuncia della Corte di giustizia UE che dichiari incompatibile una norma nazionale non proroga automaticamente i termini decadenziali già previsti per chiedere il rimborso di un tributo.
- Per valutare la tempestività di una domanda di rimborso occorre fare riferimento, di regola, alla data del versamento dell'imposta o dell'effettuazione della ritenuta, salvo specifiche disposizioni che prevedano diversamente.
- L'efficacia retroattiva delle pronunce interpretative europee non consente di riaprire rapporti già definitivamente esauriti per prescrizione o decadenza.
- Chi ritenga di aver subito un prelievo fondato su una norma potenzialmente incompatibile con il diritto europeo dovrebbe presentare tempestivamente l'istanza di rimborso, senza attendere l'esito di eventuali procedimenti europei o costituzionali.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, l'esito può dipendere dal momento in cui è stata presentata la domanda e dalla disciplina transitoria o dall'eventuale consolidamento della decadenza.
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