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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13340/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, in relazione all'art. 3, comma 13, D.L. n. 4/2019 (false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza), contestato il 25/05/2020. Il ricorrente deduceva: 1) carenza dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo specifico), per effetto della mediazione dell'operatore CAF e per presunto errore sulla sussistenza o obbligatorietà della dichiarazione; 2) erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la condotta fosse al più colposa o di scarsa entità e che non erano stati adeguatamente valutati la modesta entità del danno e la condotta successiva; 3) vizio nella negazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), contestando la valorizzazione dei precedenti e la mancata considerazione della limitata entità del danno e di altri elementi favorevoli.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la qualificazione dolosa della condotta: l'omissione dichiarativa e l'allegazione di una DSU sottoscritta dalla madre sono state ritenute strumentali al conseguimento indebito del beneficio e idonee a dimostrare il dolo specifico, e l'errore di valutazione sull'accesso al beneficio è stato qualificato come errore sulla legge penale che non esclude il dolo (richiamo alla giurisprudenza di Sez. 2 n. 23265/2024). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità: sebbene il danno fosse limitato per la revoca immediata del beneficio, le modalità fraudolente, l'assenza di restituzione e la personalità dell'imputato (precedenti per reati gravi) impedivano di qualificare l'offesa come di particolare tenuità. Sulle attenuanti generiche, la Corte ha confermato il diniego: non risultavano elementi positivi tali da giustificare la riduzione, e il rigetto è congruamente motivato anche implicitamente. Esito pratico: confermata la condanna (pena già inflitta in abbreviato: 1 anno e 4 mesi di reclusione), rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, in relazione all'art. 3, comma 13, D.L. 28/01/2019, n. 4, conv. L. 28/03/2019, n. 26

    Norma incriminatrice utilizzata per la contestazione delle false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che l'omissione del precedente penale, unitamente all'allegazione della DSU, dimostri la strumentalità dell'omissione al conseguimento indebito del beneficio, idonea a fondare il dolo specifico.

  • art. 5 cod. pen. (errore su legge penale)

    La Corte ha richiamato il principio per cui l'errore sulla sussistenza del diritto a percepire il beneficio costituisce errore sulla legge penale e non esclude il dolo quando la disposizione incriminatrice integra il precetto penale; non è stata riconosciuta l'inevitabilità dell'ignoranza della norma.

  • art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità)

    Applicabilità esclusa dopo valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: la Corte ha ritenuto che, nonostante l'esiguità del pericolo determinata dalla revoca del beneficio, le modalità fraudolente, la mancata restituzione e la personalità dell'imputato escludono la particolare tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio di valutazione per la tenuità e per la quantificazione della pena (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo o grado della colpa, condotta successiva).

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico; richiedono elementi positivi e rilevanti. Il giudice di merito non deve necessariamente affrontare ogni singola deduzione difensiva purché indichi gli elementi di preponderante rilevanza che giustificano il diniego.

  • art. 42 e art. 43 cod. pen. (elemento soggettivo e forme del dolo)

    Richiamati nell'ambito della censura sull'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del dolo specifico in base alle circostanze fattuali (richiesta personale del beneficio, conoscenza della DSU sottoscritta dalla madre).

  • art. 416-bis c.p.

    Citato come riferimento ai precedenti ostativi e alla gravità della personalità criminale dell'imputato; i precedenti gravi hanno contribuito a valutare negativamente la personalità e a escludere attenuanti e tenuità.

  • art. 629 c.p. aggravato ex art. 7 legge n. 203/1991

    Richiamato tra i precedenti indicati nella DSU come rilevanti ai fini della valutazione della gravità e dell'ostatività del precedente penale.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato in ordine alle conclusioni del Procuratore generale, il quale aveva invocato l'annullamento limitatamente alla dedotta violazione dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Massime di principio

  • Nel reato di false dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, l'errore sulla legittimazione al beneficio (anche se dovuto a mediazione di CAF) è frequentemente qualificato come errore su legge penale che non esclude il dolo: per escludere il dolo è necessario dimostrare l'inevitabilità o la rilevante cripticità della norma.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), occorre una valutazione complessiva ai sensi dell'art. 133 c.p.: esiguità del danno non basta se le modalità della condotta denotano volontarietà/frode, se non c'è restituzione e se la personalità dell'agente è negativa.
  • Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e specifici di mitigazione; la mera assenza di fattori negativi o la limitata entità del danno non garantiscono automaticamente il loro riconoscimento.
  • La mediazione di intermediari amministrativi (es. CAF) e la struttura del modulo non escludono automaticamente la responsabilità: è necessario provare che l'agente non potesse ragionevolmente conoscere o evitare l'errore, o che l'omissione non fosse strumentale al conseguimento del beneficio.
  • Il giudice di merito può motivare in modo tale da rendere implicita la disattesa di specifiche doglianze in sede di legittimità: non è sempre necessario rispondere punto per punto se la motivazione complessiva mostra perché le deduzioni sono irrilevanti o infondate.
  • La mancata restituzione delle somme indebitamente percepite e i precedenti di rilievo sono elementi che pesano fortemente contro la concessione di benefici attenuanti o cause di non punibilità.

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