Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25239/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, fondato sull'applicazione degli studi di settore e sull'accertamento di un maggior reddito. In primo grado aveva dedotto, tra l'altro, il difetto di sottoscrizione dell'atto impositivo e la mancanza di valida delega in capo al firmatario, oltre ad altri profili di merito sull'insussistenza del presupposto impositivo. La CTP aveva accolto il ricorso solo sulla questione della delega; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo valido l'atto sottoscritto dal delegato del dirigente. In cassazione il contribuente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che l'avviso avrebbe dovuto essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario munito di valida delega di funzioni, non di mera firma; 2) violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR non aveva esaminato i motivi di merito originariamente assorbiti e asseritamente riproposti in appello, anche tramite memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma, cioè di mero decentramento interno privo di rilevanza esterna, e può essere conferita anche con ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica del delegato. Ha inoltre respinto il secondo motivo perché, nel processo tributario, le questioni assorbite non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello dall'appellato vittorioso; un richiamo generico a tutte le eccezioni di primo grado non basta a superare la presunzione di rinuncia, e tale onere non può essere assolto successivamente con memorie illustrative. Conseguentemente, è stata confermata la decisione di appello e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva; la sottoscrizione da parte di un delegato è valida se la delega riguarda la firma e proviene dall'organizzazione interna dell'ufficio.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una delega di funzioni; la Corte non accoglie questa impostazione, qualificando la delega come delega di firma.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

    Nel processo tributario, le questioni assorbite devono essere specificamente riproposte dalla parte già vittoriosa in primo grado per conservare la devoluzione in appello; il richiamo generico agli atti di primo grado non è sufficiente.

  • art. 346 cod. proc. civ.

    le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate

    La Corte richiama la norma come modello analogico per ribadire che la riproposizione deve essere specifica e tempestiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione, dedotti come violazioni di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento, quando conferita a un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, può integrare una mera delega di firma e non una delega di funzioni; in tal caso l'atto resta imputabile all'organo delegante e la validità non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente la sua individuazione per qualifica.
  • Nel processo tributario, le questioni ed eccezioni rimaste assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello dalla parte che ha avuto ragione sul punto deciso, altrimenti opererà la presunzione di rinuncia prevista dall'art. 56 d.lgs. n. 546/1992.
  • La specifica riproposizione delle questioni assorbite è un onere processuale che deve essere assolto nell'atto di costituzione in appello entro il termine stabilito; non è sufficiente un richiamo generico a tutte le difese di primo grado, né è possibile sanare la carenza con successive memorie illustrative.
  • Una volta maturata la presunzione di rinuncia per mancata specifica riproposizione, la parte decade dalla devoluzione in appello delle questioni assorbite e il giudice non incorre in omessa pronuncia se non le esamina.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.