Cassazione Penale, Ordinanza n. 18686/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice dell'esecuzione fosse coerente nel qualificare i reati come estemporanei e interconnessi, espressione di abitualità criminosa e non di un programma delittuoso unitario. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili di condanna. La difesa aveva valorizzato, in particolare, la contiguità temporale dei fatti e la loro omogeneità/medesima indole, sostenendo che tali elementi fossero sintomatici di un disegno criminoso unitario. La Corte ha però rilevato che il ricorso si limitava a riproporre censure già esaminate e a prospettare una diversa lettura degli indici sintomatici del vincolo continuativo, senza evidenziare vizi logici o giuridici dell'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato implicitamente quale disciplina della continuazione tra reati; il suo riconoscimento richiede la prova di un programma criminoso già delineato almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
art. 666 c.p.p.
La decisione si colloca nel procedimento esecutivo, nel quale il giudice valuta l'istanza di applicazione della continuazione sui reati già giudicati con sentenze irrevocabili.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati richiede un accertamento rigoroso circa l'esistenza, fin dal primo reato, di un disegno criminoso unitario almeno nelle sue linee essenziali; non basta la mera presenza di indici sintomatici isolati.
- La contiguità temporale dei fatti e la loro omogeneità non sono di per sé decisive, potendo i reati risultare comunque frutto di determinazione estemporanea e, dunque, espressivi di abitualità criminosa piuttosto che di continuazione.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a sollecitare una rivalutazione del merito, proponendo una lettura alternativa degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice dell'esecuzione senza denunciare specifici errori di diritto o manifeste illogicità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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