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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27363/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di euro 81.486,98, oltre accessori, derivanti da un contratto di finanziamento stipulato da una società immobiliare e garantito da fideiussori. I debitori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo; l’opposizione veniva respinta in primo grado e il rigetto veniva confermato in appello. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale di foro competente non attribuisse la competenza al giudice individuato dalla banca e che la Corte d’appello avesse male interpretato la volontà delle parti; aggiungevano anche una censura sulla mancata comunicazione del cambio di sede della banca dopo fusione, dedotta però per la prima volta in cassazione; 2) violazione dell’art. 1182 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente individuato il foro competente senza considerare la scadenza dei singoli ratei del finanziamento e il subentro della banca a seguito di fusione; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., contestando che la banca avesse fornito prova sufficiente del proprio credito e sostenendo che dovesse dimostrare l’invio di tutti gli estratti conto e non solo la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario della cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c., perché la dante causa era già costituita nel giudizio di legittimità e non ricorreva un caso di lesione del diritto di difesa del successore. Quanto al ricorso principale, lo ha integralmente rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la clausola di foro non conteneva una pattuizione espressa di esclusività, requisito necessario per derogare in modo esclusivo ai fori legali; inoltre la censura sulla mancata comunicazione del cambio di sede è stata ritenuta nuova. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata adeguatamente riprodotta nel ricorso; comunque è stato anche ritenuto infondato, poiché il pagamento rateale di un finanziamento integra un’obbligazione unica e il debito non può dirsi scaduto prima dell’ultima rata. Il terzo motivo è stato giudicato complessivamente inammissibile: la Corte ha qualificato l’apprezzamento della prova come valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, ha escluso un reale ribaltamento dell’onere probatorio e ha rilevato che le doglianze miravano solo a una diversa lettura del materiale istruttorio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    norma richiamata come base dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai debitori

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare nel diritto controverso può, in certe ipotesi, far valere in cassazione la propria posizione; l’intervento è però inammissibile quando il dante causa è già costituito e non vi è compressione del diritto di difesa del successore

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione della clausola contrattuale è censurabile solo quanto al metodo ermeneutico, non come nuova rivalutazione della volontà delle parti

  • art. 29 c.p.c.

    "solo se ciò è espressamente stabilito"

    la competenza del foro convenzionale è esclusiva soltanto se la pattuizione lo prevede in modo espresso e inequivoco

  • art. 1182 c.c.

    richiamato per la determinazione del foro del creditore; la Corte ribadisce che, per i ratei di finanziamento, il debito va considerato unitariamente e non separatamente per ciascuna rata ai fini della scadenza

  • art. 20 c.p.c.

    il foro del luogo di adempimento dell’obbligazione pecuniaria è tra i fori alternativamente competenti nelle cause relative a obbligazioni

  • art. 119 TUB

    gli estratti conto non contestati entro 60 giorni dal ricevimento sono stati valorizzati dalla Corte come elemento probatorio a favore della banca

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice disattende espressamente la regola di valutazione o utilizza prove non introdotte dalle parti; non quando si contesti soltanto l’apprezzamento delle prove

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce a parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    motivo inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato come possibile rimedio per contestare l’erroneo apprezzamento del fatto/prova, non la semplice violazione dell’art. 2697 c.c.

  • art. 58 T.U.B.

    richiamato per la cessione del credito e il subentro della società cessionaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La clausola di deroga della competenza territoriale attribuisce competenza esclusiva solo se la volontà delle parti di escludere i fori ordinari risulta espressa in modo chiaro e inequivoco; non basta un generico rinvio al foro della sede della banca o del creditore.
  • L’interpretazione della clausola contrattuale è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri ermeneutici o per erroneo metodo interpretativo, non per una diversa lettura del contenuto negoziale o della volontà delle parti.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, né questioni di fatto o di diritto non trattate nella decisione impugnata, salvo che siano state specificamente dedotte e trascritte secondo il principio di autosufficienza.
  • In tema di finanziamento rateale, l’obbligazione di restituzione va considerata unitaria ai fini della scadenza: il debito non può dirsi esigibile in modo frazionato prima della scadenza dell’ultima rata.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; se invece la censura investe la valutazione delle prove già acquisite, la doglianza attiene al merito e non alla regola distributiva dell’onere probatorio.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo in caso di decisione fondata su prove non introdotte dalle parti o di esplicito disconoscimento della regola di giudizio; non è sufficiente contestare la lettura delle risultanze istruttorie.
  • Nel giudizio di legittimità il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può intervenire se il dante causa è già costituito a tutela del medesimo diritto, salvo che l’assenza o la limitazione della difesa del dante causa renda necessario l’intervento per evitare una lesione del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaTitolo esecutivoMutuoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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