Sentenza n. 634/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 692 del 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 692 del 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 692 del 2024, che aveva dichiarato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva dato spontanea esecuzione alla sentenza. Il Ministero, costituito con atto di stile, non ha contestato tale dichiarazione.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuta esecuzione spontanea della sentenza e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il giudizio era stato promosso per ottenere l'esecuzione di una pronuncia non ancora spontaneamente eseguita e l'adempimento è intervenuto nel corso del processo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 400,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue spontaneamente, nel corso del processo, la sentenza della cui esecuzione si discute, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione spontanea del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso non esclude necessariamente la regolazione delle spese a carico dell'amministrazione: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso in assenza dell'adempimento sopravvenuto.
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