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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15727/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione avente ad oggetto un piccolo terreno in Cesenatico, inizialmente regolato da un contratto del 2011 con canone annuo di euro 14.000 oltre IVA. Nel 2014 le parti hanno sottoscritto una nuova scrittura privata integrativa, con durata novennale, canone annuo ridotto, pagamento anticipato di cinque annualità e previsione espressa di sostituzione del nuovo accordo a quello precedente. La conduttrice ha però versato una somma inferiore a quella richiesta dalla locatrice, trattenendo in detrazione quanto già pagato in forza del contratto originario. La locatrice ha ottenuto decreto ingiuntivo per la differenza, mentre in opposizione la conduttrice ha sostenuto che la scrittura del 2014 avesse effetto novativo e che, quindi, quanto già corrisposto per il periodo successivo al nuovo accordo fosse privo di titolo e dovesse essere compensato con il proprio credito. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno escluso la novazione oggettiva, ritenendo che il nuovo accordo avesse inciso solo su alcune clausole e che la sorte dei canoni già pagati dovesse essere trattata come indebito, con conseguente assenza di violazione dell'art. 112 c.p.c. e correttezza della compensazione giudiziale. Nel ricorso per cassazione la locatrice ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la questione dell'indebito oggettivo fosse stata rilevata d'ufficio senza specifica domanda; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1230 e 2033 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., contestando l'applicazione del principio sull'indebito e la valutazione delle prove, oltre alla ritenuta irrilevanza della pretesa novazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse carente di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. e comunque infondato, perché la controparte aveva effettivamente allegato e domandato l'accertamento di un credito da rimborso dell'eccedenza del canone e la relativa compensazione, sicché non vi era pronuncia ultra petita. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello non aveva affermato la novazione oggettiva, ma aveva solo spiegato, in via aggiuntiva, che anche un'eventuale novazione non avrebbe travolto le obbligazioni già sorte senza un accordo transattivo specifico. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque non fondato, perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non evidenziava una concreta violazione degli artt. 1230 e 2033 c.c. né dell'art. 116 c.p.c. In conseguenza del rigetto in rito, la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione richiede che il giudice pronunci su domanda non proposta, alterando petitum e causa petendi; nel caso concreto tale vizio è escluso perché la domanda di restituzione dell'eccedenza e di compensazione era stata effettivamente proposta.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'indicazione compiuta degli atti e delle circostanze processuali su cui si fonda la censura; la mancanza di autosufficienza comporta inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento, ma la deduzione deve essere specifica e autosufficiente.

  • art. 1230 c.c.

    la novazione è richiamata solo come tema prospettato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, la questione era mal posta e comunque non decisiva ai fini della sorte delle obbligazioni già sorte.

  • art. 2033 c.c.

    l'azione di ripetizione dell'indebito è la corretta qualificazione della domanda di rimborso dell'eccedenza dei canoni già versati in relazione al periodo non più coperto dagli originari accordi.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o applica a una prova soggetta a regola diversa il criterio del prudente apprezzamento; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non pertinente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato o decide su un fatto costitutivo non allegato; non basta una diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti in causa.
  • La domanda di restituzione di somme versate senza titolo, anche se formulata come richiesta di accertamento di un credito e di compensazione, può essere qualificata dal giudice come azione di ripetizione dell'indebito, in virtù del potere di qualificazione in iure della domanda.
  • La novazione non estingue automaticamente tutte le obbligazioni pregresse se l'accordo nuovo incide solo su alcune pattuizioni e non contiene una chiara disciplina della sorte delle prestazioni già eseguite; per regolare tali effetti è necessario un accordo specifico, ad esempio una transazione.
  • Nel ricorso per cassazione la censura per violazione di legge deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si fonda su un presupposto non condiviso dalla decisione, è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di un'erronea attribuzione del valore probatorio previsto dalla legge o dell'applicazione di un criterio di valutazione non corretto alla prova considerata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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