Sentenza n. 6048/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del provvedimento della Prefettura di Roma area I ter ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale prot. n.-OMISSIS- del 28 giugno 2024, non notificato, reso conoscibile in data 2 agosto 2024 a seguito di accesso agli atti, nella parte in cui il Vice Prefetto di Roma dispone che “le armi rimanenti a scopo di collezione dovranno essere cedute a terzi entro un congruo termine, pena la loro confisca”; 2. provvedimento della Questura di Roma – Divisione P.A.S. div. III cat. 6f del 26 agosto 2024, notificato in data 16 settembre 2024, con cui il dirigente della divisione p.a.s. della Questura di Roma decreta che “la licenza di porto di fucile di cui in premessa, per i motivi esposti in narrativa, è respinta”; 3. provvedimento della Questura di Roma – Divisione p.a.s. div. III cat. 6e e 6b dell’11 ottobre 2024, notificato in data 17 ottobre 2024 con cui il dirigente della divisione p.a.s. della Questura di Roma decreta “che la licenza di collezione di armi antiche artistiche e rare di cui in premessa è revocata e conseguentemente respinta la richiesta di trasporto di armi antiche, artistiche e rare”; 4. di tutti gli atti impliciti, prodromici e consequenziali, interni comunque collegati e connessi ai suindicati provvedimenti, ancorché non partecipati e conosciuti; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 giugno 2025: per l’annullamento dei seguenti atti 1. provvedimento della Prefettura di Roma, Div. III cat.-OMISSIS-, notificato in data 29 marzo 2025, con il quale si decreta che “l’autorizzazione per la detenzione di 1500 cartucce di calibro consentito per armi corte, nonché al trasporto delle stesse in quantità non superiore a 600, è revocata”; 2. di tutti gli atti impliciti, prodromici e consequenziali, interni comunque collegati e connessi ai suindicati provvedimenti, ancorché non partecipati e conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti prefettizi e questorili relativi alla restituzione parziale e alla cessione di armi, al diniego del porto di fucile, alla revoca della licenza di collezione di armi antiche, artistiche e rare e alla revoca dell'autorizzazione alla detenzione e al trasporto di cartucce
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, i provvedimenti adottati dalla Prefettura e dalla Questura di Roma dopo una precedente vicenda di sequestro cautelare e revoca di titoli di polizia conseguente a una lite domestica del 15 febbraio 2022. Ha dedotto, in sintesi, difetto assoluto di istruttoria, omessa valutazione e travisamento dei fatti, manifesta illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e sproporzione, nonché violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS e degli artt. 1, 2, 2-bis, 3 e 10-bis l. n. 241/1990. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe fondato i nuovi dinieghi e le revoche esclusivamente sui medesimi fatti del 2022 e sui precedenti provvedimenti già esaminati dal TAR, senza una nuova e attuale valutazione della sua personalità, della sua condotta e delle circostanze sopravvenute, tra cui l'archiviazione del procedimento per il divieto di detenzione di armi. Ha inoltre censurato la contraddittorietà tra l'archiviazione del procedimento ex art. 39 TULPS e la successiva imposizione della cessione delle armi, prospettando l'illegittimità della confisca in assenza di un formale divieto di detenzione. Sono stati dedotti anche vizi partecipativi: il diniego del porto di fucile sarebbe stato adottato senza uno specifico preavviso di rigetto, poiché il preavviso riguardava la licenza di collezione di armi comuni, mentre la revoca della licenza di collezione di armi antiche, artistiche e rare sarebbe stata adottata senza comunicazione di avvio del procedimento. Con riferimento ai motivi aggiunti, il ricorrente ha contestato la revoca dell'autorizzazione alla detenzione e al trasporto di cartucce, deducendo gli stessi vizi di contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti i provvedimenti impugnati e imponendo all'Amministrazione di rideterminarsi sulle istanze entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante una nuova istruttoria e provvedimenti congruamente motivati che tengano conto delle memorie e osservazioni del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto fondata e assorbente la censura di difetto di istruttoria, carenza di motivazione e contraddittorietà. I provvedimenti si erano limitati a richiamare i fatti del 15 febbraio 2022, i precedenti provvedimenti di revoca e la precedente sentenza del TAR, senza valutare in modo concreto e aggiornato la personalità del ricorrente e la situazione di fatto e di diritto esistente al momento delle nuove decisioni. La precedente sentenza non consentiva una mera reiterazione delle valutazioni già compiute, poiché aveva fatto salve future diverse valutazioni dell'Amministrazione in presenza di nuove istanze. Il TAR ha inoltre rilevato l'incoerenza tra l'archiviazione, da parte della Prefettura, del procedimento ex art. 39 TULPS per insussistenza dei presupposti del divieto di detenzione e la successiva limitazione della restituzione delle armi, con ordine di cessione e minaccia di confisca, senza spiegare le ragioni del superamento dell'archiviazione e in assenza del previo formale divieto di detenzione richiesto per l'ordine di cessione/confisca. È stata riconosciuta anche la violazione delle garanzie partecipative: il provvedimento del 26 agosto 2024 aveva deciso sul porto di fucile, mentre il preavviso riguardava la licenza di collezione di armi comuni; quanto alla revoca della licenza di collezione di armi antiche, artistiche e rare, l'omissione della comunicazione di avvio non era giustificata, nel caso concreto, dal richiamo all'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché l'Amministrazione non aveva svolto alcuna istruttoria ulteriore rispetto ai fatti risalenti al 2022. Il TAR ha precisato che, sebbene la materia delle armi possa giustificare una deroga alla comunicazione di avvio per esigenze di celerità e prevenzione, tale deroga non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di una valutazione attuale e concreta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve riferirsi effettivamente all'oggetto della decisione finale; non è sufficiente un preavviso relativo a un diverso titolo o procedimento rispetto a quello poi definito negativamente.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione non può giustificare automaticamente l'omissione delle garanzie partecipative quando l'Amministrazione non abbia dimostrato, attraverso un'istruttoria concreta e aggiornata, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 39 TULPS
L'ordine di cessione delle armi con conseguenze confiscatorie presuppone un formale provvedimento di divieto di detenzione; non può essere disposto in via autonoma e contraddittoria dopo l'archiviazione del procedimento per insussistenza dei presupposti del divieto.
artt. 11 e 43 TULPS
L'esercizio dei poteri in materia di porto e detenzione di armi richiede una valutazione concreta, attuale e individualizzata dell'affidabilità dell'interessato e delle circostanze rilevanti al momento della decisione.
artt. 1, 2, 2-bis e 3 l. 241/1990
I principi di imparzialità, buon andamento, correttezza, conclusione del procedimento e motivazione impongono all'Amministrazione di esaminare la situazione aggiornata e di rendere comprensibili le ragioni delle proprie determinazioni, soprattutto quando esse si pongano in contrasto con precedenti decisioni della stessa Amministrazione.
Massime di principio
- Nei procedimenti riguardanti il rilascio, il diniego o la revoca di titoli di polizia in materia di armi, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta, attuale e individualizzata dell'affidabilità dell'interessato e della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione; il mero richiamo a fatti risalenti e a precedenti provvedimenti non è sufficiente.
- Quando una precedente sentenza abbia fatto salve future diverse valutazioni dell'Amministrazione in caso di nuove istanze, la successiva decisione non può limitarsi a reiterare le valutazioni già compiute, ma deve confrontarsi con le circostanze sopravvenute e motivare l'eventuale permanenza del giudizio negativo.
- L'Amministrazione incorre in contraddittorietà quando, da un lato, archivia il procedimento per il divieto di detenzione di armi ritenendo insussistenti i relativi presupposti e, dall'altro, limita la restituzione delle armi imponendone la cessione con minaccia di confisca, senza spiegare il superamento della precedente determinazione.
- L'ordine di cessione delle armi, assistito dalla prospettiva della confisca ai sensi dell'art. 39 TULPS, deve essere preceduto dall'adozione di un formale provvedimento di divieto di detenzione; non è legittimo disporlo in assenza di tale presupposto.
- La deroga alle garanzie partecipative nei procedimenti in materia di armi, eventualmente giustificata dalla natura precauzionale e dall'esigenza di celerità, non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria effettiva e aggiornata né consente di applicare l'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 in modo meramente assertivo.
- Il preavviso di rigetto deve riguardare lo stesso titolo amministrativo e la stessa domanda poi definiti con il provvedimento finale; il preavviso relativo a una licenza diversa non assolve la funzione partecipativa rispetto al diniego del porto di fucile.
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