Ordinanza n. 1844/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in motivi di lavoro subordinato, prot. n. P-CE/L/Q/2024/111822, adottato il 25.03.2026, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in motivi di lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra l’altro, la violazione delle garanzie procedimentali per omessa valutazione delle proprie deduzioni difensive e ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. La controversia riguardava inoltre l’effettività del rapporto di lavoro posto a fondamento dell’istanza: il ricorrente non aveva allegato né fornito un principio di prova della sua esistenza; il modello Unilav prodotto risaliva al 13 marzo 2024, era anteriore alla domanda di conversione e indicava un datore di lavoro diverso. Nelle deduzioni del 2026 il ricorrente aveva fatto riferimento a una mera promessa di assunzione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., ritenendo che, allo stato della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non fossero ravvisabili prima facie i presupposti per la sospensione del diniego. Quanto alle censure relative all’omessa valutazione delle deduzioni difensive, il ricorrente non aveva allegato elementi né fornito un principio di prova idoneo a orientare diversamente la decisione amministrativa; tali censure sono state ritenute prima facie inammissibili, ancor prima che infondate. Il giudice ha inoltre considerato non comprovata l’effettività del rapporto lavorativo originariamente allegato, rilevando che la documentazione prodotta riguardava un altro datore di lavoro e una data antecedente alla domanda, circostanza coerente con il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto. È stata infine ritenuta non dimostrata una successiva interruzione o cessazione di un rapporto effettivamente esistente, poiché appariva trattarsi dell’inesistenza originaria del rapporto e della conseguente mancanza ab origine dei requisiti per la conversione. Per la stessa ragione, le successive vicende lavorative con altri datori e la mera promessa di assunzione non sono state ritenute sufficienti a fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo il modello della tutela cautelare nel processo amministrativo e respinta per l’assenza di presupposti prima facie favorevoli.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura di omessa valutazione delle deduzioni difensive presuppone che il ricorrente alleghi elementi specifici e fornisca almeno un principio di prova circa la loro concreta idoneità a orientare diversamente la decisione amministrativa; in mancanza, la censura può essere ritenuta prima facie inammissibile.
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, l’effettività e l’attendibilità del rapporto di lavoro posto a fondamento dell’istanza devono essere dimostrate con elementi coerenti quanto a datore di lavoro, data e contenuto del rapporto.
- Il permesso per attesa occupazione non è fondato quando non risulti la cessazione o interruzione sopravvenuta di un rapporto di lavoro effettivamente esistente, ma emerga invece l’inesistenza originaria del rapporto invocato e, quindi, la mancanza ab origine dei requisiti richiesti per la conversione.
- Vicende lavorative successive con datori diversi o una mera promessa di assunzione non superano, di per sé, la carenza originaria dei requisiti posti a base dell’istanza di conversione.
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