Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28199/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso delle ritenute operate dalla società sostituto d'imposta in relazione all'addizionale del 10% prevista dall'art. 33 D.L. 78/2010 sugli emolumenti variabili (bonus) corrisposti nel 2014. Il ricorrente contestava che la Lazard srl non rientrasse nel "settore finanziario" e che mancassero i requisiti oggettivi e soggettivi per l'applicazione dell'addizionale (in particolare la soglia del triplo della parte fissa), sostenendo che la tassazione non potesse essere applicata ai suoi compensi variabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR Lombardia e, per essa, della CTP di Milano che avevano qualificato l'attività della Lazard srl come rientrante nel "settore finanziario" (anche in virtù di attività di consulenza finanziaria e asset management) e avevano applicato il comma 2-bis dell'art. 33 D.L. 78/2010, trattando l'addizionale del 10% come applicabile sulla parte di compenso che eccede la retribuzione fissa. La Corte ha inoltre respinto le eccezioni di "giudicato esterno" e i motivi di falsa applicazione della norma, affermando principi di diritto relativi alla nozione ampia di "settore finanziario" e alla portata del comma 2-bis. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 33, D.L. n. 78/2010, conv. in L. n.122/2010

    “in dipendenza delle decisioni assunte in sede di G20 e in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options, sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento”

    La Corte interpreta la norma come rivolta al "settore finanziario" in senso ampio (clausola generale socio-economica) e, in combinato con il comma 2-bis, come applicabile quando gli emolumenti variabili eccedono la parte fissa della retribuzione; la formulazione testuale originaria non vincola la nozione al T.U.B. o a qualificazioni formali.

  • art. 23, comma 50-bis, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n.111/2011 (introduzione del comma 2-bis in art.33)

    “per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione”

    Il comma 2-bis è stato interpretato come definizione della base imponibile: l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa, estendendo di fatto l'ambito di applicazione rispetto alla lettura letterale del "triplo" del comma 1.

  • D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)

    La Corte osserva che l'art. 33 non rinvia al T.U.B.; pertanto la nozione di "settore finanziario" ai fini dell'addizionale va intesa autonomamente e più ampia rispetto alla sola platea degli intermediari disciplinati dal T.U.B.

  • Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 (Agenzia delle Entrate)

    Riconosciuta come elemento interpretativo di carattere esplicativo ma non vincolante: può fungere da indicatore ma non modifica la portata normativa definita dal legislatore e dall'interpretazione giurisdizionale.

  • art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione invocati)

    I motivi fondati sull'art. 360 (violazione di legge) sono stati valutati e rigettati; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla corretta applicazione dell'art. 33 e sul presunto vizio di interpretazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014

    La Corte di Cassazione richiama la Corte costituzionale per confermare la legittimità e la finalità della norma, in particolare la sua applicazione a soggetti che, in ragione del ruolo e dell'operatività, possono creare rischi per la stabilità finanziaria.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata in relazione agli oneri e modalità di comunicazione delle spese processuali; menzionata in motivazione al termine della sentenza.

Massime di principio

  • La nozione di "settore finanziario" ai fini dell'art. 33 deve essere interpretata in senso sostanziale e socio-economico: contano le attività svolte (es. consulenza finanziaria, asset management, attività in grado di influenzare i mercati) più che le qualificazioni formali o l'iscrizione in elenchi normativamente disciplinati.
  • L'introduzione del comma 2-bis (art. 23, comma 50-bis DL 98/2011) individua la base imponibile come la parte di compenso che eccede la retribuzione fissa: di fatto l'addizionale può trovare applicazione anche quando la componente variabile supera la parte fissa, senza che sia necessariamente necessario il superamento della soglia "triplo" come condizione autonoma di applicazione.
  • Le interpretazioni giurisprudenziali o amministrative (es. circolari) che costituiscono mera esegesi non costituiscono giudicato esterno vincolante per altri giudici; l'eccezione di giudicato esterno richiede identità di parti e rapporto giuridico e non può fondarsi su mera interpretazione astratta della norma.
  • In contenziosi simili è fondamentale documentare e provare la natura economica effettiva dell'attività svolta dalla società (se incida o meno sulla scena finanziaria) per contrastare la qualificazione come "operante nel settore finanziario".
  • Se si contesta l'applicazione dell'addizionale, è strategico sollevare in tempo utile nei gradi di merito tutte le eccezioni (inclusa qualsivoglia eccezione di giudicato) perché la loro rilevazione tardiva in Cassazione può essere preclusa.
  • Le circolari e i documenti interpretativi dell'Amministrazione possono essere utili come argomenti ma non vincolano i giudici: occorre puntare su elementi fattuali e sulla giurisprudenza consolidata per ottenere un diverso esito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.