Cassazione Penale, Sentenza n. 25022/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace che, pur avendo dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato ex art. 612 c.p. (atti persecutori) e non avendo proceduto all'assunzione delle prove, ha comunque condannato il ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il motivo unico invocava il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p., deducendo che il giudice non poteva statuire obblighi civili senza accertamento di responsabilità penale e senza una sentenza di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, revocando la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno. La decisione è stata cancellata perché il provvedimento era non consentito dalla legge: il giudice di pace aveva dichiarato la prescrizione durante il dibattimento senza accertare la responsabilità e quindi non poteva pronunciare le statuizioni civili.
Norme richiamate
D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 comma 2
Richiamata come base per il ricorso per cassazione contro la sentenza del Giudice di Pace.
Codice penale, art. 612
Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (atti persecutori), oggetto del procedimento penale estinto per prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)
Richiamata come motivo di ricorso in cassazione, relativo a vizi di diritto nella decisione impugnata.
Codice di procedura penale, art. 620 lett. d)
Base normativa che consente alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza senza rinvio quando il provvedimento impugnato è non consentito dalla legge.
Codice di procedura penale, art. 578
Norma che presuppone una condanna già intervenuta in primo grado per consentire talune statuizioni in sede di impugnazione; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al caso perché non esisteva una condanna precedente.
Codice di procedura penale, art. 538 comma 1
Stabilisce che la decisione sulla domanda di risarcimento proposta nel processo penale consegue soltanto alla pronuncia di una sentenza di condanna; da ciò la Corte ha tratto il principio per escludere la statuizione civile in assenza di condanna.
Codice di procedura civile, art. 92
Richiamato per il principio analogico secondo cui la condanna alle spese si fonda sulla soccombenza; la Corte ne fa applicazione analogica nel contesto della condanna alle spese nel processo penale.
Artt. 74 e segg. cod. proc. pen.
Norme che disciplinano la domanda di risarcimento nel processo penale; la Corte ricorda che la loro efficacia è subordinata al principio di cui all'art. 538 c.p.p., ossia alla condanna penale.
Massime di principio
- Se il giudice penale dichiara l'estinzione del reato per prescrizione durante il dibattimento e non vi è una pronuncia di condanna, non può essere disposta la condanna dell'imputato alle spese processuali né il risarcimento del danno in favore della parte civile.
- La decisione sulla domanda di risarcimento proposta nel processo penale è vincolata alla pronuncia di una sentenza di condanna: in assenza di condanna, la domanda civile non può essere accolta nel giudizio penale (art. 538 c.p.p.).
- La condanna alle spese presuppone la soccombenza dell'imputato; se il procedimento si estingue per prescrizione senza accertamento di responsabilità, manca la base per dichiarare la soccombenza e per imporre le spese.
- Quando un giudice penale emette statuizioni civili non consentite dalla legge (per esempio ordinando risarcimento o spese senza condanna), è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio in Cassazione ai sensi delle norme che consentono tale intervento.
- In situazioni analoghe è opportuno, per la parte civile, valutare di promuovere l'azione civile davanti all'autorità giudiziaria civile (se ammissibile) quando nel processo penale non è possibile ottenere una decisione sul risarcimento a causa dell'estinzione del reato.
- Per la difesa, è corretto impugnare le statuizioni civili emesse in un procedimento penale estinto per prescrizione, perché la giurisprudenza di legittimità tende a negare la possibilità di pronunciarsi sui profili civili senza condanna penale.
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