Sentenza n. 1813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza ex articolo 60 c.p.a. del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Sezione III, 1° dicembre 2023, n. 371, resa tra le parti, non notificata e concernente il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (questura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, giunto in Italia come minore non accompagnato e successivamente titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha impugnato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la revoca del titolo, fondata sulla condanna irrevocabile alla pena di due anni e otto mesi, applicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, avente ad oggetto 77 grammi di cocaina. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 3 Cost., sostenendo che la revoca non potesse fondarsi su un automatismo ostativo, ma richiedesse una verifica concreta della pericolosità sociale, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle medesime disposizioni in relazione all'art. 8 CEDU, invocando la tutela della vita privata e familiare e delle relazioni professionali e sociali sviluppate in Italia. In subordine ha chiesto il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per violazione degli artt. 3 e 117 Cost.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza del TAR. I motivi sono stati esaminati congiuntamente. Il Collegio ha ritenuto che la condanna irrevocabile per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti, riconducibile alla fattispecie generale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e non all'ipotesi di lieve entità dell'art. 73, comma 5, conservi carattere automaticamente ostativo all'ingresso e alla permanenza dello straniero, senza necessità di una ulteriore valutazione concreta della pericolosità sociale. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 è stata ritenuta non estensibile oltre la specifica ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e non idonea a escludere ogni forma di automatismo prevista dalla disciplina dell'immigrazione. Il giudice amministrativo non può rimettere in discussione gli effetti della sentenza penale irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il Collegio ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, l'Amministrazione non si era limitata ad applicare un automatismo espulsivo, ma aveva esaminato la memoria dell'interessato, la sua condotta complessiva e il percorso di inserimento sociale e lavorativo, concludendo che l'elevato allarme sociale del reato e l'entità della pena prevalessero sulle circostanze favorevoli. Tale valutazione, espressione di ampia discrezionalità, è sindacabile soltanto per errori manifesti o irragionevolezza evidente, non ravvisati nella fattispecie. È stata respinta anche la questione di legittimità costituzionale, per difetto di rilevanza e comunque per l'assenza dei presupposti di manifesta fondatezza, poiché l'appellante aveva erroneamente prospettato l'applicazione di un automatismo espulsivo, mentre il provvedimento aveva svolto una valutazione comparativa degli interessi. La violazione dell'art. 8 CEDU non è stata ritenuta idonea a superare l'effetto ostativo della condanna e la valutazione amministrativa. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La condanna per determinati reati costituisce elemento ostativo all'ingresso e alla permanenza dello straniero; secondo il Collegio, l'effetto ostativo permane per la fattispecie generale di detenzione e cessione illecita di stupefacenti prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
art. 5, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998
La revoca o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno possono fondarsi sulla condanna per un reato ostativo. Per la condanna oggetto del giudizio, l'Amministrazione non disponeva di un margine di discrezionalità quanto all'effetto ostativo, ferma la valutazione comparativa concretamente svolta nel provvedimento.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie generale di detenzione e cessione illecita di stupefacenti conserva carattere ostativo all'ingresso e alla permanenza dello straniero, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
L'ipotesi di lieve entità è l'ambito specifico al quale la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 ha limitato la caducazione dell'automatismo ostativo; tale disciplina non è stata estesa alla fattispecie generale dell'art. 73, comma 1.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile produce effetti che il giudice amministrativo non può rimettere in discussione nel giudizio sulla revoca del permesso di soggiorno.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare e delle relazioni sociali e professionali non impedisce la revoca del permesso di soggiorno quando ricorre una condanna per reato ostativo e la valutazione amministrativa dell'interesse pubblico non risulta manifestamente erronea o irragionevole.
art. 3 Cost.
Non è stata ravvisata una violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza nella disciplina applicata, ritenuta espressione di un bilanciamento non irragionevole tra diritti dello straniero ed esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
art. 117 Cost.
La questione prospettata in relazione ai vincoli derivanti dall'art. 8 CEDU è stata ritenuta non rilevante e comunque priva dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
sentenza Corte costituzionale 8 maggio 2023, n. 88
La pronuncia non vieta qualsiasi automatismo in materia di soggiorno degli stranieri, ma riguarda specificamente le condanne per l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; i suoi effetti non possono essere estesi alla fattispecie generale dell'art. 73, comma 1.
Massime di principio
- La condanna irrevocabile per il reato di detenzione e cessione illecita di stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 conserva carattere automaticamente ostativo all'ingresso e alla permanenza dello straniero ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, riferita alle condanne per l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non può essere estesa alla diversa fattispecie generale prevista dall'art. 73, comma 1, né può essere interpretata come divieto generalizzato di ogni automatismo ostativo in materia di permesso di soggiorno.
- Il giudice amministrativo non può rimettere in discussione gli effetti della condanna penale irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nell'ambito del giudizio sulla revoca del permesso di soggiorno.
- Quando ricorre una condanna per reato ostativo, l'Amministrazione può fondare la revoca del permesso di soggiorno sull'effetto ostativo della condanna; ove svolga anche una valutazione della condotta complessiva, dell'inserimento sociale e lavorativo e degli apporti partecipativi dell'interessato, tale valutazione è sindacabile solo per errori manifesti o irragionevolezza evidente.
- La disciplina che attribuisce rilievo ostativo alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 costituisce un bilanciamento non irragionevole tra la tutela della vita privata e sociale dello straniero e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, connesse all'allarme sociale del traffico di stupefacenti.
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