Sentenza n. 6600/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Seconda, n. 965 del 27 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva annullato parzialmente il calendario faunistico-venatorio regionale 2025/2026, fissando al 10 gennaio 2026 la chiusura della caccia a Turdidi e Beccaccia
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione venatoria)
Prevale il privato
La controversia
Le associazioni ambientaliste avevano impugnato il calendario faunistico-venatorio della Regione Marche per la stagione 2025/2026, contestando la chiusura al 31 gennaio 2026 della caccia a Turdidi e Beccaccia, la caccia sui valichi montani interessati dalle rotte migratorie e la preapertura e il periodo di caccia al Colombaccio. Il TAR aveva accolto il ricorso limitatamente alla chiusura della caccia a Turdidi e Beccaccia, riducendo il termine al 10 gennaio 2026. L'associazione venatoria ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, eccesso di potere giurisdizionale, poiché il TAR avrebbe sostituito la propria valutazione a quella regionale, attribuito prevalenza vincolante al parere ISPRA e sottratto alla Regione il riesercizio del potere. Sono stati inoltre dedotti omessa, erronea e insufficiente motivazione, sostenendo che la Regione aveva correttamente considerato i dati scientifici aggiornati, i Key Concepts 2025, le acquisizioni provenienti da altre Regioni e il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dai quali sarebbe risultata l'assenza, o comunque la non dimostrata presenza, di migrazione prenuziale nel mese di gennaio. La Regione Marche ha aderito all'appello. Le associazioni appellate hanno sostenuto l'infondatezza delle censure, affermando che la Regione non aveva fornito prove scientifiche locali sufficienti per discostarsi dalle indicazioni ISPRA e dagli standard temporali di protezione degli uccelli migratori. In via preliminare, appellante e Regione hanno eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, essendosi conclusa la stagione venatoria; le associazioni hanno replicato richiamando l'effetto conformativo della decisione e la possibile applicazione del calendario in caso di sospensione cautelare del calendario successivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di improcedibilità, ritenendo persistente l'interesse alla decisione sia per l'effetto conformativo rispetto ai futuri calendari venatori, sia perché, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 157/1992, il calendario della stagione precedente può riacquistare efficacia in caso di sospensione cautelare del calendario successivo. Nel merito ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Il giudice ha chiarito che i pareri ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale sono entrambi obbligatori ma non vincolanti e che la Regione può discostarsi motivatamente da ciascuno di essi o da entrambi, senza che il parere ISPRA goda di una posizione sovraordinata. Il TAR, attribuendo prevalenza al parere ISPRA e fissando direttamente al 10 gennaio 2026 la data di chiusura della caccia, si era sostituito all'amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa, eccedendo i limiti della giurisdizione di legittimità. Quanto alla discrezionalità tecnica regionale, il Consiglio di Stato ha affermato che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o motivazione, senza sovrapporre la valutazione giudiziale a quella amministrativa quando quest'ultima sia opinabile ma plausibile. La Regione aveva motivato ampiamente la scelta di consentire la caccia a Beccaccia e Turdidi fino al 31 gennaio 2026, richiamando acquisizioni scientifiche, il parere del Comitato tecnico e dati relativi all'assenza di migrazione prenuziale in gennaio. La scelta non è stata ritenuta manifestamente illogica, travisata o priva di adeguata motivazione. Il giudice ha inoltre escluso che gravasse sulla Regione l'onere di dimostrare l'erroneità del parere ISPRA: spettava invece alle ricorrenti provare l'illegittimità della scelta amministrativa, dimostrandone l'implausibilità o l'abnormità. Anche l'eventuale sovrapposizione temporale è stata valutata alla luce del margine di flessibilità riconosciuto dalla Guida UE, che consente di escludere sovrapposizioni teoriche fino a dieci giorni. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 18, comma 2, l. 157/1992
Le regioni [...] pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria [...] previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale [...] dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione.
I pareri ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale sono entrambi obbligatori ma non vincolanti e sono posti sul medesimo piano; la Regione può discostarsi motivatamente da ciascuno o da entrambi.
art. 18, comma 4, l. 157/1992
In caso di accoglimento della domanda cautelare [...] riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.
La disposizione può mantenere attuale l'interesse alla decisione sul calendario venatorio precedente, poiché quest'ultimo può trovare applicazione in caso di sospensione cautelare del calendario successivo.
art. 8 l. 157/1992
Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
La composizione del Comitato conferma la sua elevata competenza tecnica, rilevante ai fini della pari considerazione del relativo parere rispetto a quello ISPRA.
art. 134 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa di legittimità non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione; tale sostituzione è ammessa soltanto nelle eccezionali ipotesi di giurisdizione con cognizione estesa al merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di formazione dei calendari venatori regionali, i pareri ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale sono obbligatori ma non vincolanti e non sussiste una prevalenza legale del parere ISPRA; la Regione può discostarsi motivatamente da ciascun parere o da entrambi.
- Quando l'amministrazione esercita discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa se questa è opinabile ma plausibile; il sindacato è limitato alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria o difetto di motivazione.
- L'accoglimento di un ricorso contro un atto amministrativo non consente al giudice di fissare direttamente il contenuto della successiva regolazione quando tale contenuto rientra nella competenza amministrativa; il giudice deve limitarsi all'annullamento e, se necessario, alla conformazione dell'esercizio futuro del potere, senza sostituirsi all'amministrazione.
- In una controversia relativa a valutazioni tecnico-discrezionali, non grava sull'amministrazione l'onere di provare la legittimità della propria scelta né di dimostrare l'erroneità del parere tecnico disatteso; spetta al ricorrente provare, nei limiti delle censure dedotte, che la scelta amministrativa sia implausibile, manifestamente illogica o fondata su un travisamento dei fatti.
- La conclusione della stagione venatoria non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul calendario, quando la pronuncia può produrre effetti conformativi sui successivi esercizi del potere o il calendario impugnato può riacquistare efficacia in forza della disciplina cautelare prevista dalla legge.
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