Sentenza del 09/07/2018 n. 2831 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - detraibilità - requisiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la detraibilità dell'IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni effettivamente eseguite ma fatturate da un soggetto diverso dal reale cedente o prestatore. Il contribuente sosteneva che il pagamento dell'IVA esposta in fattura, unitamente alla consegna della merce e al pagamento del corrispettivo, fosse sufficiente a fondare il diritto alla detrazione.
La decisione
La detrazione non è stata ritenuta automaticamente spettante per il solo fatto che l'IVA fosse stata formalmente indicata in fattura e versata in rivalsa. Il committente o cessionario deve dimostrare, con riscontri precisi e ulteriori rispetto alla consegna della merce e al pagamento del prezzo e dell'imposta, l'effettiva inerenza dell'operazione alla propria attività istituzionale d'impresa. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né le parti nominativamente.
Norme richiamate
Disciplina IVA sul diritto alla detrazione
Il diritto alla detrazione richiede non solo l'esistenza formale della fattura e il pagamento dell'IVA, ma anche la prova dell'effettività e dell'inerenza dell'operazione all'attività economica del soggetto che detrae.
Giurisprudenza: Cassazione civile, sezione tributaria, 30 gennaio 2007, n. 1950
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione dell'IVA può essere negata quando il contribuente non fornisca elementi probatori specifici sull'effettiva riferibilità dell'operazione alla propria attività, oltre alla prova della consegna dei beni e del pagamento.
Massime di principio
- La mera regolarità formale della fattura non è sufficiente per detrarre l'IVA quando il soggetto che l'ha emessa non coincide con il reale cedente o prestatore.
- Il contribuente deve conservare e produrre elementi concreti che dimostrino la reale operazione, la sua inerenza all'attività d'impresa e la plausibilità commerciale del rapporto.
- La consegna dei beni, il pagamento del corrispettivo e il versamento dell'IVA costituiscono elementi utili, ma possono non bastare da soli a dimostrare il diritto alla detrazione.
- In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può contestare la detrazione anche se l'operazione economica è materialmente avvenuta, soprattutto quando emergano anomalie nella catena commerciale o nella posizione del fatturante.
- La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'operazione e sulla diligenza del cessionario, che deve dimostrare di non essere stato consapevole né ragionevolmente tenuto a sapere dell'irregolarità soggettiva.
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