Cassazione Penale, Sentenza n. 212/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p.: la ricorrente ha denunciato di non aver avuto effettiva conoscenza del processo penale che l'ha condannata per bancarotta fraudolenta, a causa del comportamento del suo difensore di fiducia (avv. Carla Beltrando). In sintesi, la difesa sostiene che il difensore l'aveva rassicurata sull'archiviazione, non le avrebbe comunicato la fissazione dell'udienza né la celebrazione del dibattimento, e avrebbe abbandonato la difesa; le notifiche sarebbero state fatte presso il domicilio eletto dal difensore senza che la cliente ne fosse informata, pertanto l'assenza sarebbe stata incolpevole
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza sul regime dell'art. 629-bis c.p.p. e sui criteri per valutare la "mancata conoscenza incolpevole": la nomina del difensore e l'elezione di domicilio devono essere effettive, ma non sono presunzioni assolute; occorre prova concreta di fatti che abbiano impedito la partecipazione. Nel caso concreto risulta che la nomina fiduciaria e l'elezione di domicilio erano effettive (notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e deposito della nomina), e la Corte territoriale ha logicamente motivato il diniego della rescissione ritenendo che la ricorrente non abbia assolto il proprio onere di vigilanza né abbia prodotto elementi probatori a sostegno delle allegazioni di inadempimento del difensore. Pertanto la richiesta è stata respinta e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in (A,./ assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
La norma consente la rescissione del giudicato solo se l'imputato prova che la sua assenza è stata dovuta a incolpevole mancata conoscenza; la prova richiede elementi concreti che dimostrino l'ignoranza involontaria della vocatio in ius
art. 420-bis c.p.p.
previsto nel testo e richiamato in motivazione (soprattutto comma 2)
Indica tra gli indici di conoscenza del processo la dichiarazione/elezione di domicilio e la nomina del difensore; tali indici hanno rilievo ma non costituiscono presunzioni assolute: va valutata l'effettività del rapporto domiciliatario e difensivo
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali; applicata per condannare la ricorrente alle spese
art. 125 e art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamati come norme da cui la difesa trae le censure (omissione o manifesta illogicità della motivazione) ma non modificano i criteri sostanziali della valutazione della rescissione
Massime di principio
- La nomina di un difensore e l'elezione di domicilio presso il suo studio hanno rilevanza nella valutazione della conoscenza del processo, ma solo se esiste un rapporto effettivo e documentabile tra assistito e difensore
- Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis è necessario fornire prove concrete dell'incolpevole mancata conoscenza (es. mancate comunicazioni ripetute, elementi documentali che dimostrino l'assenza di rapporto effettivo o la perdita di contatto imputabile al difensore)
- L'onere di vigilanza grava anche sull'imputato: la semplice dichiarazione di aver ricevuto rassicurazioni verbali dal difensore, non documentata, è spesso insufficiente
- Il comportamento deontologicamente scorretto del difensore può avere rilievo, ma occorre che sia provato e che risulti direttamente connesso all'impedimento di conoscere la vocazione in iudicium
- In situazioni simili è utile conservare e produrre ogni comunicazione scritta con il difensore, le eventuali prove di mancata comunicazione (es. PEC, raccomandate, attestazioni di notifica) e, se necessario, tempestivamente segnalare il problema al giudice o ad altro difensore, per non trovarsi privo di rimedi
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