Cassazione Civile, Ordinanza n. 04945/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento di un ramo d'azienda (Document Managment) dal datore di lavoro originario a una società cessionaria, trasferimento che era stato giudizialmente dichiarato illegittimo. Il lavoratore ha chiesto: (i) il pagamento delle retribuzioni maturate dal luglio 2014 al febbraio 2017, sostenendo che, per effetto dell'invalidità della cessione, il rapporto di lavoro era rimasto giuridicamente in capo alla cedente e che la successiva transazione con la cessionaria non poteva incidere su tale rapporto; (ii) il risarcimento del danno alla professionalità per il periodo in cui era rimasto inattivo, prima in cassa integrazione a zero ore e poi in mobilità presso la cessionaria. In cassazione ha proposto tre motivi: il primo per violazione dell'art. 2112 c.c., assumendo che l'illegittimità della cessione impediva di attribuire effetti alla risoluzione transattiva con la cessionaria; il secondo per violazione degli artt. 2103, 2112 e 1223 c.c., sostenendo che la cassa integrazione legittima non interrompeva il nesso causale tra cessione illegittima e danno professionale; il terzo per violazione degli artt. 2697, 2729 e 2103 c.c., contestando la valutazione di genericità delle allegazioni sul depauperamento professionale e la mancata valorizzazione presuntiva del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, in caso di trasferimento d'azienda illegittimo, non opera la continuità del rapporto con il cessionario e il rapporto deve considerarsi perdurante de iure in capo al cedente; ne consegue che le vicende del rapporto di fatto instaurato con la cessionaria, inclusa una transazione conclusa con quest'ultima, non possono pregiudicare il diritto del lavoratore a ottenere dal cedente le retribuzioni dovute. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per il riesame della domanda retributiva e per il regolamento delle spese. Sono stati invece rigettati il secondo e il terzo motivo, perché la Corte di merito aveva ritenuto che la domanda di danno alla professionalità fosse o comunque riferita a periodi o mansioni non riconducibili alla cessione illegittima oppure formulata in modo generico, e tali apprezzamenti di fatto e di interpretazione della domanda non sono stati scalfiti da censure di legittimità idonee.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Il trasferimento d'azienda produce continuità del rapporto di lavoro solo se il trasferimento è legittimo; se il trasferimento è dichiarato invalido, la continuità de iure con il cessionario viene meno e il rapporto resta imputabile al cedente.
art. 1406 c.c.
È richiamato in via comparativa per evidenziare che l'art. 2112 c.c. deroga alla regola della cessione del contratto, consentendo la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto solo nei limiti di un trasferimento d'azienda legittimo.
art. 2103 c.c.
È invocato dal ricorrente in relazione alla dedotta dequalificazione professionale, ma la censura è respinta perché la domanda risarcitoria è stata ritenuta generica o comunque non correttamente riferita al pregiudizio dedotto.
art. 1223 c.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere il nesso causale tra condotta datoriale e danno professionale; la Corte esclude però che le censure superino l'apprezzamento di merito sulla genericità della domanda e sulla mancata prova del pregiudizio.
art. 2697 c.c.
È richiamato per contestare l'onere della prova sul danno alla professionalità, ma la censura non è accolta perché la doglianza si risolve in dissenso sulla valutazione di merito.
art. 2729 c.c.
È invocato in tema di presunzioni per dimostrare il danno professionale; la Corte ribadisce che l'uso delle presunzioni è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile se la motivazione è congrua.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure sul primo, secondo e terzo motivo sono formalmente incardinate sulla violazione di legge; la Corte chiarisce che non è deducibile in tale forma l'erronea interpretazione della domanda o delle allegazioni, che attiene al giudizio di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sull'uso del ragionamento presuntivo, che richiederebbero un vizio motivazionale specifico.
Massime di principio
- In caso di trasferimento d'azienda dichiarato illegittimo, il rapporto di lavoro non si trasferisce validamente al cessionario e resta imputabile al cedente; il lavoratore può quindi rivendicare dal cedente le retribuzioni maturate come se il rapporto fosse rimasto in capo a quest'ultimo.
- Le vicende successive del rapporto instaurato di fatto con il soggetto cessionario, compresa una transazione sulla risoluzione di quel rapporto, non incidono sul rapporto che continua de iure con il cedente quando il trasferimento sia invalido.
- La domanda di risarcimento del danno alla professionalità deve essere specificamente allegata e riferita al preciso pregiudizio dedotto; il giudice di merito può dichiararla generica e tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
- La legittimità di un istituto organizzativo o sospensivo successivo non esclude automaticamente il nesso causale con la cessione illegittima, ma la sua incidenza sul danno resta questione da leggere alla luce del contenuto concreto della domanda e della prova offerta.
- L'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda giudiziale è attività riservata al giudice di merito; in sede di legittimità non è deducibile come violazione di legge un mero dissenso sulla lettura dell'atto introduttivo.
- L'utilizzo del ragionamento presuntivo è rimesso alla valutazione del giudice di merito: in cassazione non basta prospettare un diverso convincimento, occorrendo evidenziare un vizio logico o motivazionale effettivo.
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