Cassazione Penale, Sentenza n. 17976/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per diffamazione a seguito di un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine di Avellino in cui accusava gli Avv. Giancarlo e Francesco Mazzei e l'ex carabiniere Enrico Galloro di comportamenti assimilabili all'estorsione. Deduceva che le espressioni usate erano iperboliche, metaforiche e simboliche, non intese letteralmente, e contestava inoltre la motivazione della Corte d'appello per omissione e contraddittorietà (violazione art.125 c.p.p.)
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Cassazione conferma che le affermazioni contestate, in particolare l'imputazione di estorsione, sono diffamatorie e riferiscono fatti non corrispondenti al vero, dunque offensivi; sul secondo motivo rileva l'inammissibilità del gravame in Cassazione rispetto a doglianze generiche sulla motivazione delle sentenze di appello pronunciate sui reati di competenza del Giudice di pace, in virtù dei limiti introdotti dall'art.606, comma 2-bis c.p.p. e dall'art.39-bis d.lgs. n.274/2000. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di giudizio, quantificate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che incrimina la diffamazione: la sentenza ritiene che l'attribuzione di un reato concreto (estorsione) a persone specifiche, se non corrispondente al vero, integri il reato di diffamazione
art. 49, comma 2, cod. pen.
Richiamata in relazione alla valutazione del fatto come elemento della responsabilità penale (presupposti soggettivi/oggettivi) nel contesto del reato di diffamazione
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente per lamentare carenze di motivazione; la Corte osserva che tale censura, se diretta genericamente alla motivazione di appello, trova limiti in sede di legittimità
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Introduce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace: in tale ipotesi il ricorso è possibile solo per le specifiche ragioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Normativa richiamata in combinato disposto con l'art.606 c.p.p. per spiegare i vincoli procedurali all'impugnazione in Cassazione delle sentenze di appello su procedimenti di competenza del Giudice di pace
D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
Decreto che ha introdotto modifiche procedurali (tra cui l'art.606, comma 2-bis c.p.p.) entrate in vigore il 6 marzo 2018, rilevanti per la limitazione dei motivi esperibili in Cassazione
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019 (De Bilio), Rv. 275557
Precedente citato che conferma il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro sentenze di appello sui reati di competenza del Giudice di pace è ammesso solo per i motivi indicati dall'art.606, comma 1
Massime di principio
- L'attribuzione pubblica a terzi di fatti penalmente rilevanti (es. estorsione) non giustificati da elementi di verità configura diffamazione anche se espressi con toni iperbolici o metaforici; la forma retorica non elimina l'offesa quando il contenuto imputa un reato concreto
- Per le sentenze di appello emesse nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, il ricorso per cassazione è soggetto a limiti rigorosi (art.606 c.p.p., comma 2-bis): le censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili
- Quando le persone offese sono professionisti (es. avvocati) o soggetti legati a ruoli istituzionali, la tutela della reputazione riceve particolare attenzione e le imputazioni lesive richiedono prova adeguata
- Chi propone ricorso in Cassazione contro una condanna per diffamazione deve specificare motivi di diritto ammessi e non limitarsi a contestazioni generiche sulla motivazione; altrimenti il ricorso rischia di essere respinto o dichiarato inammissibile
- La soccombenza in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese processuali e, se presenti parti civili, obbligo di rifusione delle spese di resistenza
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