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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17976/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per diffamazione a seguito di un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine di Avellino in cui accusava gli Avv. Giancarlo e Francesco Mazzei e l'ex carabiniere Enrico Galloro di comportamenti assimilabili all'estorsione. Deduceva che le espressioni usate erano iperboliche, metaforiche e simboliche, non intese letteralmente, e contestava inoltre la motivazione della Corte d'appello per omissione e contraddittorietà (violazione art.125 c.p.p.)

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo la Cassazione conferma che le affermazioni contestate, in particolare l'imputazione di estorsione, sono diffamatorie e riferiscono fatti non corrispondenti al vero, dunque offensivi; sul secondo motivo rileva l'inammissibilità del gravame in Cassazione rispetto a doglianze generiche sulla motivazione delle sentenze di appello pronunciate sui reati di competenza del Giudice di pace, in virtù dei limiti introdotti dall'art.606, comma 2-bis c.p.p. e dall'art.39-bis d.lgs. n.274/2000. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile delle spese di giudizio, quantificate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Norma che incrimina la diffamazione: la sentenza ritiene che l'attribuzione di un reato concreto (estorsione) a persone specifiche, se non corrispondente al vero, integri il reato di diffamazione

  • art. 49, comma 2, cod. pen.

    Richiamata in relazione alla valutazione del fatto come elemento della responsabilità penale (presupposti soggettivi/oggettivi) nel contesto del reato di diffamazione

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla ricorrente per lamentare carenze di motivazione; la Corte osserva che tale censura, se diretta genericamente alla motivazione di appello, trova limiti in sede di legittimità

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Introduce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace: in tale ipotesi il ricorso è possibile solo per le specifiche ragioni previste dal comma 1, lettere a), b) e c

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Normativa richiamata in combinato disposto con l'art.606 c.p.p. per spiegare i vincoli procedurali all'impugnazione in Cassazione delle sentenze di appello su procedimenti di competenza del Giudice di pace

  • D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    Decreto che ha introdotto modifiche procedurali (tra cui l'art.606, comma 2-bis c.p.p.) entrate in vigore il 6 marzo 2018, rilevanti per la limitazione dei motivi esperibili in Cassazione

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019 (De Bilio), Rv. 275557

    Precedente citato che conferma il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro sentenze di appello sui reati di competenza del Giudice di pace è ammesso solo per i motivi indicati dall'art.606, comma 1

Massime di principio

  • L'attribuzione pubblica a terzi di fatti penalmente rilevanti (es. estorsione) non giustificati da elementi di verità configura diffamazione anche se espressi con toni iperbolici o metaforici; la forma retorica non elimina l'offesa quando il contenuto imputa un reato concreto
  • Per le sentenze di appello emesse nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, il ricorso per cassazione è soggetto a limiti rigorosi (art.606 c.p.p., comma 2-bis): le censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili
  • Quando le persone offese sono professionisti (es. avvocati) o soggetti legati a ruoli istituzionali, la tutela della reputazione riceve particolare attenzione e le imputazioni lesive richiedono prova adeguata
  • Chi propone ricorso in Cassazione contro una condanna per diffamazione deve specificare motivi di diritto ammessi e non limitarsi a contestazioni generiche sulla motivazione; altrimenti il ricorso rischia di essere respinto o dichiarato inammissibile
  • La soccombenza in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese processuali e, se presenti parti civili, obbligo di rifusione delle spese di resistenza

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