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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19547/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado perché all'atto di impugnazione non era stato depositato, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. Il difensore ha dedotto che la norma va interpretata in coordinamento con le disposizioni sulle notificazioni (artt.157-ter, 161, 164, 162 cod.proc.pen.) e che la dichiarazione/elevazione di domicilio già resa nel rito di primo grado doveva essere considerata sufficiente, richiedendo quindi che l'impugnazione fosse ritenuta rituale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che l'art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150, impone il deposito dell'espressa dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, anche se in precedenza era stata resa una dichiarazione/elezione in primo grado: la nuova disposizione non è in contrasto con le norme sulle notificazioni (art.157-ter e art.164), le quali anzi confermano la funzione vicaria e la necessità di dare attualità alla dichiarazione per il grado di impugnazione. Pertanto la mancata reiterazione/depósito della dichiarazione ha comportato l'inammissibilità dell'appello e la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen.

    La norma, come novellata, richiede il deposito a pena di inammissibilità della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto di impugnazione; la Corte ritiene che tale adempimento non possa considerarsi assolto dalla mera esistenza di una precedente dichiarazione resa in primo grado, ma richiede una nuova dichiarazione o una conferma espressa

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.

    Prevede l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti formali; qui è stato applicato quale norma sanzionatoria per la mancata produzione della dichiarazione/elezione di domicilio

  • art. 157-ter, cod.proc.pen.

    "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1 ter e 1 quater"

    Conferma che le notifiche degli atti introduttivi in appello devono essere eseguite presso il domicilio dichiarato ai sensi dell'art.581; la Corte ritiene la norma coerente con l'obbligo di depositare la dichiarazione al momento dell'impugnazione

  • art. 164, cod.proc.pen.

    "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1."

    Modificata la rubrica e il contenuto; secondo la Corte la sospensione del riferimento alla validità "per ogni stato e grado del procedimento" implica che la dichiarazione precedente non abbia automaticamente efficacia anche per il grado successivo, giustificando l'esigenza di una nuova dichiarazione in appello

  • art. 162, cod.proc.pen.

    Attribuisce all'imputato l'onere di comunicare il mutamento del domicilio; la Corte ricorda tale obbligo come coerente con la necessità di aggiornare la dichiarazione in vista dell'impugnazione

  • art. 601, cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione alle notificazioni in appello; conferma l'ambito degli atti per i quali la dichiarazione/elevazione di domicilio è rilevante

  • legge delega 27 settembre 2021, n.134 art.1, comma 13, lett. a)

    Indicava la necessità di prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio; la modifica normativa tramite d.lgs. 150/2022 è espressione di questa delega

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Ha introdotto/modificato l'art.581 comma 1 ter imponendo l'adempimento formale del deposito della dichiarazione/elevazione di domicilio con l'impugnazione

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n.3118 del 10/01/2024 e Sez. 4, n.43718 dell'11/10/2023

    Decisioni richiamate che supportano il principio secondo cui non si può riconoscere efficacia automatica e permanente alla dichiarazione/elevazione di domicilio per ogni stato e grado del procedimento, avvalorando l'esigenza di attualizzare la dichiarazione in ciascun grado

Massime di principio

  • In appello il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione è obbligatorio e la sua mancata produzione può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.591 c.p.p.
  • Una dichiarazione/elevazione di domicilio resa in precedenti fasi del procedimento (primo grado) non si presume automaticamente efficace per il grado di impugnazione: è necessario reiterarla o confermarla espressamente al momento dell'impugnazione
  • Per evitare rischi di inammissibilità, il difensore dovrebbe sempre allegare o depositare esplicitamente la dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di appello; se possibile, utilizzare una formula di conferma della precedente elezione
  • L'obbligo mira a garantire la conoscenza certa ed effettiva degli atti del giudizio di impugnazione: la norma ha funzione formale e sostanziale (tutela del contraddittorio) e non è meramente procedurale pedante
  • Se si è incerti sull'efficacia di una precedente dichiarazione, meglio depositare una nuova dichiarazione o una conferma per dare piena attualità al domicilio e prevenire eccezioni di inammissibilità; inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio ai sensi dell'art.162 c.p.p.

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