Sentenza n. 1015/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto n. -OMISSIS- del Questore di Latina dell'-OMISSIS-, recante prot. -OMISSIS-, notificato il 17 luglio 2025, irrogante il divieto "di accedere ex art. 6 L. 13/12/1989 n. 401 per il periodo di anni 2 (due)all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione Europea ove si disputano incontri di boxe a qualsiasi livello agonistico, amichevoli e per finalità benefiche, calendarizzati e pubblicizzati" come confermato all'esito e per effetto del silenzio-rigetto formatosi ex art. 6 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 sul ricorso gerarchico promosso in data -OMISSIS-avverso il menzionato decreto questorile dinanzi al Sig. Prefetto della Provincia di Roma; di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione, ancorché non partecipato e di estremi incogniti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Latina, della durata di due anni, esteso agli incontri di pugilato sul territorio nazionale e negli Stati membri dell’Unione europea, nonché ai luoghi limitrofi e di transito; silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (atleta destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dopo una rissa scoppiata tra il pubblico al termine di un incontro dilettantistico under 19 al Pala Boxe di Latina. Secondo il decreto, il pugile era sceso dal ring e si era diretto verso i contendenti, per poi riapparire nelle immagini mentre cadeva a terra. Il ricorrente ha dedotto: (I) eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, non essendovi prova della sua partecipazione attiva alla rissa; (II) violazione dell’art. 6, comma 1, lett. a), della l. 401/1989 e dell’art. 3 della l. 241/1990, oltre a difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, per carenza di accertamento e motivazione; (III) violazione dell’art. 6 della l. 401/1989 ed eccesso di potere per genericità e indeterminatezza del divieto; (IV) sviamento; (V) violazione di ragionevolezza e proporzionalità, abnormità della misura e difetto di motivazione sulla durata. Aveva inoltre impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO. Ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo decisiva la carenza di prova e di motivazione circa la partecipazione attiva del ricorrente alla rissa. Le immagini lo mostravano scendere dal ring e dirigersi verso il pubblico, ma non lo ritraevano mentre prendeva parte alla rissa; quando ricompariva, cadeva a terra, presumibilmente dopo essere stato colpito. Anche la comunicazione di reato non lo indicava tra i denunciati e la dichiarazione dell’organizzatore non descriveva un suo ruolo attivo. La documentazione dell’amministrazione, quindi, non consentiva di attribuirgli la condotta violenta né di ritenere che una condotta a lui imputabile avesse posto in pericolo la sicurezza pubblica o turbato l’ordine pubblico. Il giudice ha richiamato la necessità di un’istruttoria adeguata e di una valutazione congrua degli elementi di fatto, anche indiziari, tali da rendere più probabile che non l’attribuzione della condotta. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a).
Il DASPO presuppone l’accertamento di una condotta violenta imputabile al destinatario e della sua concreta idoneità a mettere in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico. L’accertamento può fondarsi anche su elementi indiziari, ma questi devono rendere più probabile che non che il destinatario sia autore della condotta; la misura non può derivare automaticamente dalla mera denuncia.
art. 3 l. 241/1990
In considerazione dei presupposti per l'adozione e degli effetti che comporta, la misura deve essere disposta a seguito di un'adeguata istruttoria e della congrua valutazione degli "elementi di fatto" che devono emergere dalla motivazione del provvedimento al fine di consentire il sindacato da parte del giudice.
La motivazione del DASPO deve dar conto degli elementi di fatto accertati e della valutazione che consente di attribuire al destinatario la condotta rilevante e il pericolo per l’ordine o la sicurezza pubblica, così da rendere possibile il controllo giurisdizionale.
art. 7 l. 241/1990
Da ultimo, il decreto de quo rilevava che le “opportunamente valutate” memorie difensive presentate dal ricorrente, in esito alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990, “non hanno fornito elementi idonei per un diverso convincimento”
Il testo dà conto della partecipazione procedimentale e della valutazione delle memorie, ma la comunicazione di avvio e la valutazione formale delle difese non suppliscono alla mancanza di un accertamento concreto della condotta imputata.
art. 6 d.P.R. 1199/1971
Avverso il decreto questorile de quo il ricorrente proponeva in data 5 agosto 2025 ricorso gerarchico al Prefetto di Latina il quale, tuttavia, ometteva di provvedere nel termine di 90 giorni di cui all’art. 6 d.p.r. 24/11/1971 n. 1199, con ciò determinandosi la formazione del silenzio-rigetto del relativo ricorso giustiziale e la conseguente definitività del decreto del Questore di Latina n. -OMISSIS- D.A.Spo., recante prot. -OMISSIS-.
Il mancato provvedimento sul ricorso gerarchico entro il termine di 90 giorni ha determinato, nel caso concreto, la formazione del silenzio-rigetto.
Massime di principio
- Il DASPO fondato sull’art. 6, comma 1, della l. 401/1989 richiede l’accertamento di una condotta violenta, minacciosa o intimidatoria concretamente imputabile al destinatario e idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l’ordine pubblico; non è sufficiente la mera presenza sul luogo o un comportamento compatibile con la partecipazione, se gli elementi acquisiti non attestano il coinvolgimento nell’episodio.
- L’accertamento dei presupposti del DASPO può basarsi anche su elementi indiziari, ma il quadro probatorio deve consentire di ritenere, secondo il criterio del «più probabile che non», che il destinatario sia autore della condotta rilevante.
- Data la natura e gli effetti limitativi del DASPO, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e valutare in modo congruo gli elementi di fatto; la motivazione deve rendere riconoscibile l’attribuzione della condotta e la sua concreta rilevanza per l’ordine o la sicurezza pubblica, consentendo il sindacato giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1916/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1917/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1919/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1920/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1921/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1184/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →