Cassazione Civile, Ordinanza n. 23777/2021 del 02/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado e poi in appello, della domanda di una persona straniera volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente gradata, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo; dal testo disponibile non è possibile ricostruire il contenuto specifico della censura, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era carente dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché non consentiva di comprendere quali domande fossero state proposte, quali accertamenti avesse compiuto il primo giudice, quali doglianze fossero state formulate in appello e quale fosse stato l'esatto esito del giudizio di merito. La parte resistente si è costituita solo ai fini dell'eventuale discussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione del requisito di contenuto-forma dell'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, c.p.c., ritenendo che la narrazione dei fatti fosse irrimediabilmente lacunosa e non integrabile neppure mediante l'esame del motivo. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non ha svolto un'effettiva attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, n. 3, c.p.c.
esposizione sommaria dei fatti di causa
costituisce requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, prescritto a pena di inammissibilità; deve comprendere sia i fatti sostanziali della controversia sia quelli processuali dei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
è il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa non può ridursi a riferimenti generici o funzionali alla sola illustrazione delle difese, ma deve consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e l'intero percorso processuale dei gradi di merito.
- La mancanza di una chiara ricostruzione delle domande, delle decisioni dei giudici di merito e delle censure svolte in appello integra violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c. e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Il requisito dell'esposizione sommaria non è surrogabile dalla lettura del solo motivo di ricorso quando da esso non emergano in modo preciso i fatti sostanziali e processuali rilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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