Cassazione Penale, Ordinanza n. 05422/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che, in sede di esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di precedenti sentenze. Dalla motivazione emerge che il giudice dell'esecuzione ha escluso la continuazione perché non risultavano circostanze idonee a dimostrare che, sin dal primo reato, l'interessato avesse programmato anche i successivi, neppure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, c.p.; i fatti sono stati ritenuti invece frutto di autonome e distinte risoluzioni criminose, connotate da estemporaneità. Nel ricorso si contestava tale valutazione, ma le doglianze sono state considerate generiche e volte a sollecitare una rilettura del compendio probatorio già valutato dal giudice dell'esecuzione, in modo non consentito in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale dell'esecuzione nel negare la continuazione per mancanza di elementi indicativi di un medesimo disegno criminoso originario e ha rilevato che i motivi di ricorso si limitavano a proporre una diversa lettura del materiale già esaminato, senza evidenziare vizi logici decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che i reati successivi siano stati programmati sin dall'origine, almeno nelle linee generali; in mancanza di tale preordinazione, i fatti restano espressione di autonome risoluzioni criminose.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, non basta la mera pluralità di reati o una contiguità fattuale tra gli stessi: occorre un elemento da cui desumere che già al momento del primo fatto fosse presente un programma criminoso unitario, anche solo nelle linee essenziali.
- L'assenza di allegazioni specifiche sulla preordinazione dei reati successivi consente di negare la continuazione quando i fatti appaiano estemporanei e riconducibili a decisioni criminose distinte.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio se la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica.
- La genericità dei motivi di ricorso, specie quando si limitano a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze già esaminate, può condurre alla declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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