Cassazione Penale, Sentenza n. 9998/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 27/09/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Brindisi (7/10/2016) per il delitto di cui all'art. 424 c.p. (incendio doloso) commesso il 9/10/2015. Il difensore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 27 Cost. per presunta inversione dell'onere della prova e mancanza di prova del dolo e del movente; 2) violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche, censurando l'uso di precedenti specifici non ricorrenti perché il procedimento si sarebbe concluso con messa alla prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati con la motivazione dei giudici di merito: sul punto della natura dolosa ha richiamato gli accertamenti di merito (ritrovamento in loco di un contenitore con liquido infiammabile e fiammiferi, nonché le condizioni dell'imputato — ustioni, scarpe intrise di gasolio — e le sue dichiarazioni), e sull'atteggiamento rispetto alle attenuanti ha valorizzato precedenti, recidiva e assenza di segni di resipiscenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
Norma del reato contestato: incendio doloso; la Corte ha ritenuto provata la natura dolosa dell'incendio sulla base delle risultanze di fatto (contenitore con liquido infiammabile, fiammiferi, modalità e collegamento con le lesioni dell'imputato)
art. 27 Cost.
Richiamata in rapporto alla contestazione sulla prova e alla presunta inversione dell'onere probatorio: la Corte ha ritenuto la censura generica e non fondata, confermando che l'onere probatorio è stato correttamente valutato dai giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di imporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità determinata da colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Motivi di cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito: censure generiche comportano l'inammissibilità
- Non è sempre determinante l'assenza di un movente: prove materiali e circostanziali (contenitore con liquido infiammabile, fiammiferi, ustioni sull'imputato, scarpe impregnate di gasolio, dichiarazioni rese ai medici) possono fondare la valutazione del dolo
- Questioni non dedotte in appello difficilmente possono essere efficacemente proposte in cassazione; la mancata impugnazione di specifici passaggi motivazionali in appello indebolisce il ricorso in cassazione
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con riferimento a precedenti, recidiva e assenza di segni di ravvedimento; l'affermazione generica di innocenza non è sufficiente a contrastare tale valutazione
- In caso di ricorso inammissibile per colpa o per ragioni non attenuabili, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
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