Corte di giustizia, Sentenza C-107/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023. — X BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Classificazione delle merci - Nomenclatura combinata - Interpretazione - Regole generali - Regola generale 2, lettera a) - Oggetto presentato smontato o non montato - Componenti destinati a costituire, dopo l’assemblaggio, apparecchi di ricezione satellitare - Classificazione come apparecchio di ricezione completo. — Causa C-107/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che, ai fini della classificazione doganale, ciò che conta è l’unità oggettiva della merce e non la sola tecnica dichiarativa utilizzata dall’importatore. Componenti di un ricevitore satellitare possono quindi essere trattati come un unico apparecchio smontato anche se dichiarati con due dichiarazioni separate o in parte sotto transito esterno. Il giudice nazionale deve verificare, sulla base di elementi oggettivi, che i pezzi appartengano davvero a un insieme unico e comprendano tutte le parti del ricevitore.
Classificazione doganale di componenti di un ricevitore satellitare: applicabilità della regola generale 2(a) della NC ai beni presentati in dichiarazioni separate o sottoposti a diversi regimi doganali
La questione giuridica
Se la regola generale 2(a) della Nomenclatura combinata debba applicarsi a componenti di un ricevitore satellitare destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in un unico apparecchio completo, quando tali componenti: sono trasportati in un unico container; sono dichiarati lo stesso giorno e presso lo stesso ufficio doganale dallo stesso dichiarante con due dichiarazioni separate; sono nella disponibilità di due imprese collegate. Se la stessa regola si applichi anche quando una parte dei beni è dichiarata per l’immissione in libera pratica e un’altra parte è collocata sotto il regime di transito comunitario esterno.
Principio di diritto
La regola generale 2(a) della Nomenclatura combinata si applica anche quando i componenti di un prodotto finito sono presentati in dichiarazioni doganali separate o, in parte, sotto un diverso regime doganale, purché, sulla base di elementi oggettivi, risulti che i componenti appartengono a un unico insieme, comprendono tutte le parti necessarie del prodotto e sono destinati ad essere assemblati in un unico apparecchio dopo l’immissione in libera pratica. La separazione formale delle dichiarazioni o del regime di transito non impedisce la classificazione come articolo smontato o disassemblato, se ciò consentirebbe altrimenti una elusione della classificazione tariffaria corretta.
Norme richiamate
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CE) n. 1549/2006
- Regola generale 2(a) della Nomenclatura combinata
- Regola generale 1 della Nomenclatura combinata
- Regolamento (CEE) n. 2913/92
- Articolo 267 TFUE
- Decisione 87/369/CEE
Classificazione doganale di componenti di un ricevitore satellitare
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Gerechtshof Amsterdam in materia di classificazione tariffaria nella Nomenclatura combinata. La Corte è chiamata a interpretare la regola generale 2(a) della NC con riguardo a componenti di un ricevitore satellitare dichiarati in modo frazionato o sottoposti, in parte, a un regime doganale diverso.
Fatti e procedimento principale
X BV aveva presentato nei Paesi Bassi più dichiarazioni per l’immissione in libera pratica di componenti di ricevitori satellitari provenienti dalla Cina. I componenti erano trasportati nello stesso container, nello stesso giorno e presso lo stesso ufficio doganale, ma in alcune ipotesi erano stati suddivisi in due dichiarazioni distinte, riferite a due imprese collegate; in un’altra ipotesi, una parte dei componenti era stata dichiarata per la libera pratica mentre l’altra era stata collocata sotto il regime di transito comunitario esterno. L’ispettore doganale ha ritenuto che si trattasse non di componenti separati, ma di ricevitori completi in stato smontato, con conseguente recupero di dazi per un importo complessivo di EUR 389 973,70.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se la regola generale 2(a) consenta di trattare come un articolo smontato componenti destinati ad essere assemblati in un unico ricevitore, nonostante:
- la presentazione mediante due dichiarazioni doganali separate;
- la titolarità dei beni in capo a due imprese collegate;
- la circostanza che parte dei beni fosse sotto transito esterno anziché in libera pratica.
Normativa rilevante
La Corte richiama la regola generale 1 e la regola generale 2(a) della Nomenclatura combinata di cui al regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1549/2006. Vengono inoltre richiamati gli Explanatory Notes al Sistema armonizzato, in particolare il punto VII relativo agli articoli presentati smontati o disassemblati, nonché il regolamento (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario applicabile ratione temporis.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che la classificazione doganale deve basarsi anzitutto sulle caratteristiche oggettive della merce. Gli Explanatory Notes al Sistema armonizzato chiariscono che si ha un articolo presentato smontato o disassemblato quando i componenti sono destinati ad essere assemblati mediante sole operazioni di montaggio, senza ulteriori lavorazioni.
La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui è sufficiente che i componenti del prodotto finito siano presentati contemporaneamente allo sdoganamento; non è invece richiesto, in base al testo della regola 2(a), che essi siano contenuti in un’unica dichiarazione doganale. La presentazione frazionata può al più costituire un indizio, ma non è decisiva. Diversamente, gli importatori potrebbero manipolare facilmente la classificazione tariffaria mediante la sola suddivisione formale delle dichiarazioni, in contrasto con gli obiettivi di certezza del diritto e facilità di verifica.
Quanto al secondo quesito, la Corte afferma che anche la circostanza che una parte dei beni sia stata dichiarata in libera pratica e un’altra parte sia stata posta sotto transito comunitario esterno non impedisce, di per sé, l’applicazione della regola 2(a). Il modo in cui i beni sono stati dichiarati o il regime doganale utilizzato è solo uno degli elementi oggettivi da considerare. Neppure rileva che il codice doganale non prevedesse espressamente una valutazione congiunta di beni sottoposti a regimi diversi: una diversa lettura consentirebbe una facile elusione della corretta classificazione.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la regola generale 2(a) si applica:
- ai componenti di un ricevitore satellitare destinati, dopo la libera pratica, ad essere assemblati in un unico ricevitore completo, anche se trasportati in un unico container, dichiarati lo stesso giorno presso lo stesso ufficio doganale con due dichiarazioni separate e di proprietà di due imprese collegate, purché risulti da elementi oggettivi che costituiscono un insieme unico comprendente tutte le parti necessarie;
- anche quando alcuni beni sono dichiarati per l’immissione in libera pratica e altri sono collocati sotto il regime di transito comunitario esterno.
Principio affermato
Ai fini della classificazione doganale, la presentazione separata dei componenti o la loro sottoposizione a regimi doganali diversi non esclude l’applicazione della regola generale 2(a) della NC, se elementi oggettivi dimostrano che i beni formano un unico insieme destinato ad essere assemblato in un prodotto finito completo.
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