Cassazione Penale, Sentenza n. 32134/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. con quattro motivi: (1) inosservanza o errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata specificazione della fattispecie (comma 1 o 2 dell'art. 659) e mancata verifica di prescrizioni relative all'attività lavorativa dell'imputato; (2) nullità per travisamento delle prove e carenza della prova della produzione di rumori molesti e del disturbo della pubblica tranquillità; (3) applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. per episodicità, inesiguità del danno e nullità del pericolo; (4) vizio e carenza di motivazione sulla determinazione della pena e violazione degli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto l'eccezione di estinzione del reato per la morte del ricorrente intervenuta il 19 febbraio 2024. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha revocato le statuizioni civili di condanna. Il Collegio ha chiarito che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato, determina l'estinzione del reato e la cessazione del rapporto processuale penale e del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con conseguente caducazione automatica (ex lege) delle eventuali statuizioni civilistiche, senza bisogno di specifica dichiarazione del giudice. Inoltre è affermato che gli eredi non possono proporre impugnazione in luogo del de cuius ai sensi dell'art. 574 cod. proc. pen., e che la tutela civilistica può essere perseguita separatamente in sede civile.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
Riferita alla fattispecie delittuosa (disturbo delle occupazioni o del riposo) e alla necessità di specificare quale comma veniva contestato; il ricorso deduceva incertezza nella imputazione, ma la questione è divenuta irrilevante per l'estinzione del reato per morte.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Pone l'inappellabilità delle sole condanne alla pena dell'ammenda: la Corte d'appello ha trasmesso gli atti alla Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 perché la sentenza era inappellabile.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente la trasmissione alla Corte di Cassazione degli atti quando la sentenza è inappellabile; applicato dalla Corte d'appello per inviare il fascicolo a questa Corte.
art. 131-bis cod. pen.
Invocato dal ricorrente come causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte non ha dovuto decidere nel merito essendo intervenuta l'estinzione per morte.
artt. 192 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alle censure sulla valutazione e travisamento delle prove; il ricorrente denunciava vizio di motivazione e travisamento probatorio.
artt. 132, 133, 133-bis cod. pen.
Richiamati con riferimento alle censure sulla determinazione della pena e sull'applicabilità di circostanze attenuanti e misure alternative; non decise per l'estinzione del reato.
art. 574 cod. proc. pen.
Norma che riserva la possibilità di impugnazione al solo imputato: la Corte ha affermato che gli eredi non possono impugnare in luogo del de cuius quando il processo si estingue per morte.
art. 578 cod. proc. pen.
Riferita dall'analisi della Corte per chiarire che l'articolo riguarda specifiche ipotesi (estinzione per amnistia o prescrizione) e non si applica alla morte dell'imputato per continuare l'impugnazione da parte degli eredi.
art. 3 Cost. e art. 24 Cost.
Richiamate per osservare che la regola che impedisce agli eredi di impugnare non è in contrasto con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale, poiché gli eredi possono comunque agire separatamente in sede civile.
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato estingue il reato e comporta la cessazione del rapporto processuale penale; le condanne penali vengono annullate senza rinvio.
- Le statuizioni di natura civilistica pronunciate nel processo penale vengono caducate automaticamente (ex lege) con la morte dell'imputato e non richiedono una specifica declaratoria del giudice penale.
- Gli eredi non possono esercitare le impugnazioni che sono riservate all'imputato (art. 574 c.p.p.) quando il processo si estingue per morte; pertanto non possono mantenere l'impugnazione delle statuizioni civili penali.
- La parte lesa che intende ottenere un risarcimento dovrà, se lo ritiene, proporre un'azione separata in sede civile, dove la contestazione penale estinta non impedisce la valutazione della responsabilità civile.
- Se la sentenza impugnata è inappellabile (es. condanna alla sola ammenda), gli atti possono essere trasmessi alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; ma la sopravvenuta morte dell'imputato resta rilevante e può determinare l'annullamento per estinzione del reato.
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