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Sentenza

Sentenza n. 238/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna n. 132/2024, depositata e resa pubblica il 20.02.2024.

Giustizia amministrativa202501594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 132/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 132/2024, depositata il 20 febbraio 2024 e divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 22 agosto 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, constatando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione necessaria ai fini dell'esecuzione e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione delle statuizioni giudiziali.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato, detraendo eventualmente quanto già corrisposto dall'amministrazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione inadempiente su istanza della parte e dopo l'ulteriore decorso del termine assegnato per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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