Sentenza del 21/03/2024 n. 7613 - Corte di Cassazione
Imposta di registro - Cessioni sottoposte ad IVA - Registrazione dell'atto misura fissa - Cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali - Irrilevanza - Clausola price adjustment - Clausola indmnenity - Mutazione oggetto del contratto- Inidoneità - Applicabilità art. 11 d.P.R. 131/1986 - Sussiste - Applicazione dell' art. 20 d.P.R. 131/1986 -Esclusione .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica che aveva riqualificato la cessione totalitaria di partecipazioni sociali (quote di una SNC) come cessione indiretta di azienda, applicando l'imposta di registro in misura proporzionale (3%) anziché in misura fissa (Euro 200). L'Agenzia aveva fondato la riqualificazione sulla presenza di clausole contrattuali di price adjustment e di indemnity che collegavano il prezzo alle sopravvenienze patrimoniali della società target.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che, alla luce dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nella versione novellata dall'art. 1, comma 87, L. 27.12.2017, n. 205, e della interpretazione autentica art. 1, comma 1084, L. 30.12.2018, n. 145), l'Amministrazione finanziaria non può riqualificare un atto presentato alla registrazione facendo ricorso ad elementi extratestuali o ad atti collegati. Le clausole di price adjustment e di indemnity, per quanto rilevanti sul piano economico e tipiche nelle acquisizioni, non alterano la causa né mutano l'oggetto immediato del negozio (la partecipazione sociale). Di conseguenza l'imposta di registro per la cessione delle partecipazioni va assolta in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa (d.P.R. 131/1986). La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha annullato l'avviso di rettifica. Sono state compensate le spese dei gradi di merito; in Cassazione le spese sono a carico della resistente.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 20
art. 20, comma 1, nella versione novellata dall'art. 1, comma 87, legge 27 dicembre 2017, n. 205
L'imposta si applica in base alla intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e atti collegati; principio applicabile retroattivamente per effetto dell'interpretazione autentica (L. 30.12.2018, n.145).
Tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 11
art. 11 (atti relativi alla negoziazione di quote o azioni)
Le scritture private autenticate e gli atti relativi alla negoziazione di partecipazioni sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa; pertanto la cessione totalitaria di quote rientra nel campo di applicazione della misura fissa.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - art. 1, comma 87
modifica testuale dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986
Ha precisato che l'interpretazione dell'atto per l'imposta di registro deve avvenire sulla base del contenuto dell'atto stesso, limitando il rilievo degli elementi extratestuali.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 1084
interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986
Funzione di interpretazione autentica che conferma l'efficacia retroattiva dell'interpretazione restrittiva dell'art. 20.
Massime di principio
- La cessione totalitaria di partecipazioni sociali è, di norma, soggetta all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa, salvo che l'atto stesso, nei suoi effetti giuridici desumibili dal testo, preveda diversamente.
- Clausole di price adjustment e clausole di indemnity, anche se collegate al valore del patrimonio netto della società target, non mutano l'oggetto immediato dell'atto (la partecipazione) né la sua causa tipica e quindi, in assenza di atti collegati o elementi extratestuali inseriti nel medesimo atto, non legittimano la riqualificazione come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro.
- L'Amministrazione finanziaria è vincolata all'interpretazione del solo contenuto testuale dell'atto presentato alla registrazione ai sensi dell'art. 20 novellato; per ottenere una diversa qualificazione fiscale occorrono elementi testuali o atti collegati richiamati espressamente nell'atto stesso.
- Per chi intende conseguire la tassazione propria di una cessione d'azienda (o altro regime), è consigliabile inserire nell'atto documentazione e clausole testuali e collegare formalmente gli altri atti trasferitivi del patrimonio aziendale, così da rendere desumibili dall'atto medesimo gli effetti giuridici voluti.
- Distinguere sempre contrattualmente price adjustment (meccanismo per determinare il prezzo definitivo) da indemnity (obbligo risarcitorio/garanzia accessoria): entrambi sono compatibili con la cessione di partecipazioni e, salvo diverso contenuto testuale, non trasformano l'oggetto della cessione in azienda.
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