Cassazione Penale, Sentenza n. 15859/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 22/09/2025 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti (14/05/2024) per i reati di intestazione fittizia di beni relativi a due autovetture, commessi in Asti nel settembre 2020 e febbraio 2021. Il difensore deduce la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per mancata considerazione dell'elemento soggettivo in capo a Tropea: sostiene che Tropea agì per finalità lecite dichiarate (evitare sanzioni amministrative), ignorava i precedenti penali e le misure di prevenzione patrimoniale a carico dei clienti Bresciani e Cinieri, e contesta l'interpretazione della intercettazione del 25/09/2020 e l'omessa valutazione delle deposizioni (es. Camasso) e di elementi relativi alla vendita della seconda vettura e al pagamento del premio assicurativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché risultante una mera reiterazione delle critiche già proposte in appello, generico e aspecifico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e consistendo in una ricostruzione alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'appello e il tribunale avessero reso motivazioni conformi e sufficientemente argomentate, evidenziando plurimi e convergenti elementi che dimostravano la consapevolezza di Tropea della finalità illecita e il suo contributo concreto nella gestione delle pratiche e nei rapporti con i prestanome. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.). Decisione resa il 10/02/2026; estensore Cons. Simonetta Colella; Presidente Luigi Agostinacchio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per lamentare violazione di legge e vizi di motivazione (omissione/erronea valutazione della prova). La Corte ha ritenuto che l'allegazione non superasse il limite di ammissibilità perché si trattava di una nuova valutazione del merito e non di una specifica questione di diritto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorso ritenuto manifestamente reiterativo e generico.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è competente per una nuova valutazione del merito o per riformulare la valutazione delle prove: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
- Quando i giudici di merito (tribunale e corte d'appello) formulano motivazioni conformi, è particolarmente difficile ottenere l'accoglimento in cassazione: per inficiare la decisione occorre dimostrare un travisamento macroscopico e manifesto delle risultanze probatorie o che il giudice di appello abbia fondato la decisione su elementi diversi non esaminati dal primo giudice.
- Le doglianze relative alla mancata prova dell'elemento soggettivo devono essere formulate in termini giuridici precisi e dimostrare l'esistenza di un vizio di diritto nella valutazione, non limitarsi a rilievi ricostruttivi dei fatti.
- È essenziale nel ricorso di legittimità confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, indicando esattamente dove e perché la norma è stata erroneamente applicata o la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Rischio di sanzioni economiche: un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto occorre valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità degli argomenti prima di proporre ricorso in Cassazione.
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