Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15859/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 22/09/2025 che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Asti (14/05/2024) per i reati di intestazione fittizia di beni relativi a due autovetture, commessi in Asti nel settembre 2020 e febbraio 2021. Il difensore deduce la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per mancata considerazione dell'elemento soggettivo in capo a Tropea: sostiene che Tropea agì per finalità lecite dichiarate (evitare sanzioni amministrative), ignorava i precedenti penali e le misure di prevenzione patrimoniale a carico dei clienti Bresciani e Cinieri, e contesta l'interpretazione della intercettazione del 25/09/2020 e l'omessa valutazione delle deposizioni (es. Camasso) e di elementi relativi alla vendita della seconda vettura e al pagamento del premio assicurativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché risultante una mera reiterazione delle critiche già proposte in appello, generico e aspecifico, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e consistendo in una ricostruzione alternativa del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che l'appello e il tribunale avessero reso motivazioni conformi e sufficientemente argomentate, evidenziando plurimi e convergenti elementi che dimostravano la consapevolezza di Tropea della finalità illecita e il suo contributo concreto nella gestione delle pratiche e nei rapporti con i prestanome. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.). Decisione resa il 10/02/2026; estensore Cons. Simonetta Colella; Presidente Luigi Agostinacchio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per lamentare violazione di legge e vizi di motivazione (omissione/erronea valutazione della prova). La Corte ha ritenuto che l'allegazione non superasse il limite di ammissibilità perché si trattava di una nuova valutazione del merito e non di una specifica questione di diritto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per sanzionare il ricorso ritenuto manifestamente reiterativo e generico.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente per una nuova valutazione del merito o per riformulare la valutazione delle prove: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
  • Quando i giudici di merito (tribunale e corte d'appello) formulano motivazioni conformi, è particolarmente difficile ottenere l'accoglimento in cassazione: per inficiare la decisione occorre dimostrare un travisamento macroscopico e manifesto delle risultanze probatorie o che il giudice di appello abbia fondato la decisione su elementi diversi non esaminati dal primo giudice.
  • Le doglianze relative alla mancata prova dell'elemento soggettivo devono essere formulate in termini giuridici precisi e dimostrare l'esistenza di un vizio di diritto nella valutazione, non limitarsi a rilievi ricostruttivi dei fatti.
  • È essenziale nel ricorso di legittimità confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, indicando esattamente dove e perché la norma è stata erroneamente applicata o la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Rischio di sanzioni economiche: un ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto occorre valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità degli argomenti prima di proporre ricorso in Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.