Sentenza n. 4377/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento a) del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, prot. n. 2023/100380, emesso dalla Prefettura di Caserta - Sportello Unico Immigrazione il 15.09.2025, notificato in pari data; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Caserta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nel maggio 2023 un nulla osta al lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia e, a causa dell'indisponibilità del datore di lavoro originario e della mancata convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, aveva richiesto un permesso per attesa occupazione o, comunque, la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro. Nel frattempo si era stabilito a Catania e aveva reperito una nuova occasione lavorativa, comunicandola all'Amministrazione con nota del 30 aprile 2025 e chiedendo una nuova convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. L'Amministrazione aveva invece revocato il nulla osta. Il ricorso deduceva plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando soprattutto l'omessa valorizzazione dell'ingresso regolare, del lungo tempo trascorso dal rilascio del nulla osta, dell'inerzia amministrativa, della nuova attività lavorativa e dell'inserimento sociale e lavorativo maturato in Italia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto decisivi l'ingresso regolare in Italia sulla base del nulla osta, il consistente intervallo temporale tra il rilascio e la revoca, la circostanza che il ritardo nella convocazione per il contratto di soggiorno fosse imputabile all'Amministrazione e non al ricorrente, nonché la documentata disponibilità di un nuovo rapporto di lavoro e la richiesta di convocazione con il nuovo datore. In caso di revoca, l'Autorità deve valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari, i rapporti lavorativi in Italia e i legami con il Paese d'origine, oltre a verificare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore. L'Amministrazione aveva invece irragionevolmente trasferito sul ricorrente le conseguenze del tempo trascorso durante la propria inerzia. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- La revoca di un nulla osta al lavoro rilasciato a uno straniero che sia entrato regolarmente in Italia non può prescindere dalla valutazione del tempo trascorso e dell'eventuale inerzia dell'Amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- Quando, prima della revoca del nulla osta, lo straniero documenta di avere reperito un nuovo datore di lavoro e chiede la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare concretamente tale possibilità, anziché procedere automaticamente alla revoca.
- Nell'adottare la revoca del nulla osta, l'Amministrazione deve considerare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero durante la permanenza in Italia, valutando la durata del soggiorno, i legami familiari, i rapporti di lavoro in Italia e la permanenza dei legami con il Paese d'origine.
- Il ritardo procedimentale imputabile all'Amministrazione non può essere posto irragionevolmente a carico dello straniero mediante la revoca del nulla osta e la mancata considerazione delle sopravvenienze lavorative e sociali maturate nel frattempo.
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