Sentenza del 11/06/2019 n. 15645 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo che, nonostante la definitiva riforma della sentenza civile cui si riferiva l'imposta di registro, restassero dovuti le sanzioni per omesso o tardivo pagamento e gli interessi di mora. Secondo l'Agenzia, l'avviso di liquidazione e la cartella erano originariamente legittimi e le sanzioni e gli interessi traevano causa dal mancato pagamento tempestivo dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Poiché la sentenza giudiziaria tassata era stata definitivamente e integralmente riformata e l'Agenzia aveva già disposto lo sgravio dell'imposta, non era logicamente sostenibile mantenere la pretesa per sanzioni e interessi, la cui debenza dipende da quella dell'imposta principale. Anche se inizialmente l'avviso e la cartella erano stati emessi legittimamente, il venir meno definitivo dell'obbligazione tributaria rendeva priva di interesse la prosecuzione della pretesa. L'Agenzia è stata inoltre condannata a rimborsare alle contribuenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, comma 1
L'imposta di registro relativa a un atto giudiziario, dovuta provvisoriamente anche se l'atto non è definitivo, non è più dovuta se l'atto è definitivamente e totalmente riformato.
L'imposta di registro sugli atti giudiziari può essere richiesta provvisoriamente, ma viene meno quando il provvedimento tassato è definitivamente e integralmente riformato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 77
Il contribuente che abbia diritto al rimborso dell'imposta deve rivolgersi all'ufficio che ha riscosso l'imposta; tale previsione non impedisce di contestare, nel giudizio sulla cartella, il venir meno dell'obbligo di pagare sanzioni e interessi quando l'imposta principale sia stata sgravata.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 2
Le sanzioni per il mancato pagamento non possono essere mantenute autonomamente quando viene definitivamente meno l'obbligazione tributaria principale cui si riferiscono.
Art. 100 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando la decisione richiesta non può procurare un'utilità concreta e attuale; dopo lo sgravio dell'imposta, l'Agenzia non aveva interesse a ottenere il pagamento di sanzioni e interessi destinati a essere immediatamente rimborsati.
Massime di principio
- L'imposta di registro applicata provvisoriamente a una sentenza può essere richiesta inizialmente anche se la sentenza non è definitiva, ma non resta dovuta se il provvedimento viene definitivamente e integralmente riformato.
- Sanzioni e interessi collegati al mancato pagamento dell'imposta principale seguono, in linea generale, la sorte dell'imposta: se l'imposta viene definitivamente meno, non è coerente mantenerli come obbligazioni autonome.
- La legittimità originaria dell'avviso o della cartella non rende necessariamente definitiva la pretesa: fatti successivi, come la riforma della sentenza tassata e lo sgravio, devono essere considerati.
- L'amministrazione non ha interesse a proseguire il giudizio per ottenere somme che, una volta pagate, dovrebbe immediatamente restituire.
- Quando il tributo è stato pagato prima dello sgravio, il contribuente deve normalmente attivare la procedura di rimborso prevista dalla legge; quando invece non sono stati pagati sanzioni e interessi, la loro persistente debenza può essere contestata nel giudizio relativo alla cartella.
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