Sentenza del 18/02/2020 n. 897 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Contestazione delle motivazioni della sentenza - Necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il tema riguarda il principio di specificità dei motivi di appello nel processo tributario: l'appellante deve indicare in modo puntuale le ragioni concrete del riesame, non limitandosi a riproporre le argomentazioni già svolte nel primo grado. Se si intende contestare le motivazioni della sentenza, occorre evidenziare gli 'errori' attribuiti alla decisione e indicare esattamente le parti della sentenza ritenute errate. Se invece si lamenta il mancato esame di argomentazioni già svolte, non si tratta di una mera riproposizione ma di un addebito di omesso esame della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha affermato la necessità del requisito di specificità dei motivi di appello previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 546/92: motivi generici o la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già esaminate sono inidonei a disciplinare l'estensione del riesame. L'appello è circoscritto alle questioni concretamente indicate; la mancata specificazione può comportare l'inammissibilità o il rigetto dei motivi di appello su quella parte. Diversamente, l'addebito di omesso esame deve essere formulato esplicitamente e con precisione, indicando quali argomentazioni non siano state esaminate e perché rilevanti.
Norme richiamate
Stabilisce il limite e le modalità di deduzione dei motivi di impugnazione; la norma è interpretata come obbligo di specificità dei motivi di appello per delimitare l'oggetto del riesame
Corte di Cassazione, sent. n. 15166/2008
Conferma il requisito della specificità dei motivi e la necessità di indicare gli errori della decisione impugnata
Corte di Cassazione, sent. n. 875/2001
Sottolinea che la mera riproposizione di argomentazioni già valutate non soddisfa il principio di specificità
Corte di Cassazione, sent. n. 2967/1981
Giurisprudenza di riferimento sul tema dell'omesso esame e sulla distinzione tra riproposizione e addebito di omesso esame
Corte di Cassazione, sent. n. 3542/89
Ribadisce i limiti del riesame in sede di appello in assenza di adeguata specificazione dei motivi
Corte di Cassazione, sent. n. 10860/94
Ulteriore conferma della necessità di indicare il concreto 'errore' imputato alla decisione impugnata
Corte di Cassazione, sent. n. 12037/1995
Richiama l'onere dell'appellante di delimitare chiaramente le questioni da rinnovare in appello
Corte di Cassazione, sent. n. 498/99
Stato della giurisprudenza in tema di specificità dei motivi e di valutazione dell'omesso esame
Massime di principio
- Il motivo di appello deve indicare specificamente gli ‘errori’ di fatto o di diritto imputati alla sentenza impugnata; non sono sufficienti affermazioni generiche o la semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte.
- Se si contesta il mancato esame di argomentazioni svolte in primo grado, bisogna formulare espressamente l'addebito di omesso esame, indicando quali argomentazioni non sono state valutate e perché ciò avrebbe inciso sulla decisione.
- L'estensione del riesame in appello è limitata a quanto espressamente dedotto: per conservare efficacia processuale, indicare le parti della motivazione ritenute viziate e fornire una spiegazione puntuale del vizio (errore di diritto, di fatto, valutazione probatoria).
- In mancanza di specificità, i motivi possono essere dichiarati inammissibili o inidonei a sostenere il gravame; di conseguenza, è preferibile nella redazione dell'atto di impugnazione: (a) separare e numerare i singoli motivi, (b) riportare le parti della sentenza contestate, (c) indicare il vizio e la prova o norma violata.
- La strategia difensiva corretta è: formulare motivi circostanziati, citare passaggi testuali della sentenza impugnata, spiegare l'errore e indicare i punti di fatto o di diritto che si vogliono rinnovare per evitare che l'appello sia limitato o respinto per carenza di specificità.
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