Cassazione Penale, Sentenza n. 16931/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) violazione/erronea applicazione dell'art. 216 L.F. con riferimento alla qualificazione e alla sussistenza del reato di bancarotta distrattiva per somme (€60.000 e €15.500) percepite in qualità di liquidatore, sostenendo che tali somme erano state deliberate dall'assemblea dei soci come compenso e quindi ricomprese nel suo diritto di credito; la difesa contesta la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto che Turri abbia influenzato la determinazione del compenso senza fornire elementi fattuali idonei a sostenerlo, e inoltre argomenta che, al più, potrebbe trattarsi di bancarotta preferenziale e non distrattiva. 2) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella negazione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., con la censura che la Corte di appello non ha valutato correttamente la natura del precedente (patteggiamento) che avrebbe dovuto consentire il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato in modo assorbente e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione del giudice di merito. I giudici di legittimità hanno ritenuto carente e apodittica la valutazione della Corte di appello sull'influenza esercitata dal ricorrente nella determinazione dei compensi, mancando un'adeguata motivazione e concreti indici fattuali che giustificassero la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte ha indicato la necessità di verificare, in nuovo esame, se gli importi deliberati dall'assemblea risultino effettivamente sproporzionati rispetto all'attività svolta e di chiarire la corretta qualificazione giuridica del fatto. Sul secondo motivo non è intervenuta definitivamente poiché il primo è stato ritenuto assorbente.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
Norma richiamata come riferimento alla fattispecie di bancarotta (in particolare alla bancarotta distrattiva). La Corte ha ritenuto che per affermare la distrazione di beni a carico del liquidatore fosse necessario dimostrare la palese sproporzione o l'accordo fraudolento, requisito non adeguatamente motivato nella sentenza impugnata
art. 2487 c.c.
Richiamato per affermare che la nomina del liquidatore e la determinazione del compenso rientrano nelle competenze dell'assemblea, con il conseguente riconoscimento che il liquidatore è creditore della società per il compenso
art. 2389 c.c.
Citato per correlare la correttezza dell'operazione di liquidazione del compenso e i modi di pagamento del credito, come elemento nel valutare la liceità dell'autoliquidazione
art. 2489 c.c.
Richiamato nell'analisi comparativa sulla responsabilità degli organi sociali e per il coordinamento delle regole sulla responsabilità degli amministratori/liquidatori
art. 163 c.p.
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena; la difesa lamentava che la Corte di appello ha negato il beneficio senza adeguata motivazione, ma la Cassazione ha ritenuto il primo motivo assorbente e non ha deciso definitivamente sulla questione
Massime di principio
- La percezione di compensi deliberati dall'assemblea a favore del liquidatore non esclude automaticamente la responsabilità penale: occorre verificare se vi sia stata una palese sproporzione o un accordo fraudolento che abbia depauperato la garanzia dei creditori.
- Quando l'assemblea ha deliberato l'importo del compenso, il liquidatore va considerato creditore della società; per qualificare il fatto come bancarotta distrattiva (anziché preferenziale) è necessaria la prova di sproporzione manifesta o di una frode concordata.
- I giudici di merito che presumono un'influenza del liquidatore sulla determinazione del compenso devono motivare con elementi fattuali concreti (es. rapporti pregressi con soci, pressioni, coincidenze anomale temporali) e non limitarsi ad affermazioni apodittiche.
- L'assenza di contestazioni o azioni da parte della curatela e degli organi fallimentari circa la determinazione del compenso è un elemento rilevante da valutare e deve essere adeguatamente considerato nella complessiva valutazione della sproporzione e dell'eventuale danno ai creditori.
- In caso di dubbio tra qualificazione come bancarotta preferenziale o distrattiva, la valutazione giuridica deve fondarsi su un'istruttoria che chiarisca se la misura del compenso ha effettivamente inciso sulla par condicio creditorum e sul patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
- Il rinvio disposto dalla Cassazione implica che il giudice di merito, nel nuovo esame, dovrà esprimersi su fatti e indici specifici indicati dalla Corte e motivare dettagliatamente la qualificazione penale prescelta; solo allora potranno essere valutate eventuali misure alternative o benefici (es. sospensione condizionale).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16752/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →