Cassazione Civile, Ordinanza n. 11604/2024 del 30/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero trattenuto presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva prorogato il trattenimento su richiesta della Questura. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente o inesistente del provvedimento di proroga, sostenendo che il giudice di pace si fosse limitato a una formula di stile, senza rispondere alle specifiche deduzioni difensive, tra cui l'asserita inespellibilità derivante dal già riconosciuto diritto alla protezione speciale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulla protezione speciale e della Costituzione, sostenendo che il riconoscimento di tale diritto soggettivo avrebbe impedito la proroga del trattenimento e non sarebbe venuto meno per il solo mancato rilascio del permesso, ma solo per eventuale revoca.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che nei procedimenti di trattenimento dello straniero la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida o proroga deve dar conto in modo specifico dei motivi addotti a sostegno della richiesta e della loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio; nel caso concreto, la motivazione del decreto era apodittica e meramente adesiva alle ragioni della Questura, senza esame delle difese. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, poiché nel frattempo era decorso il termine di durata della proroga del trattenimento. Le spese non sono state regolate in favore del ricorrente per effetto del patrocinio a spese dello Stato, rinviandosi la liquidazione secondo la disciplina speciale richiamata.
Norme richiamate
art. 14, commi 4 e 5-bis, D.Lgs. 286/1998
La proroga del trattenimento richiede un provvedimento giudiziale motivato e ancorato ai presupposti legali; il giudice deve verificare specificamente i motivi della richiesta e la loro coerenza con la finalità di rendere possibile il rimpatrio.
art. 15, paragrafi 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE
È richiamata come fonte sovranazionale in materia di trattenimento dello straniero, a sostegno dell'esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo e motivato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere il difetto di risposta alle specifiche deduzioni difensive.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento deve rispettare il minimo costituzionale; una formula di stile o un richiamo apodittico non sono sufficienti.
art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008
Richiamato dal ricorrente in relazione alla protezione speciale e alla dedotta inespellibilità.
art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale base normativa del divieto di espulsione in presenza di specifiche condizioni di protezione.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della tutela dei diritti inviolabili della persona.
art. 10, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di protezione dello straniero e limiti all'allontanamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione apparente del decreto di proroga è denunciabile in sede di legittimità.
art. 13 Cost.
Il trattenimento incide su un diritto di rango costituzionale e soggiace alla riserva assoluta di legge; ciò limita la discrezionalità amministrativa e impone un controllo giurisdizionale rigoroso.
d.P.R. 115/2002, art. 82
Le spese e il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidati secondo la disciplina speciale.
d.P.R. 115/2002, art. 83, comma 2
Nel giudizio di cassazione, in caso di patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione segue il meccanismo previsto dalla norma.
d.P.R. 115/2002, art. 133
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica nel caso di soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nei procedimenti di trattenimento e proroga del trattenimento dello straniero il giudice deve adottare un decreto motivato che dia conto in modo concreto e specifico delle ragioni poste a base della misura, verificandone la congruenza con la finalità del rimpatrio.
- Una motivazione che si risolva nel mero richiamo alle ragioni dell'autorità amministrativa, senza esaminare le deduzioni difensive della parte trattenuta, integra motivazione apparente e può essere censurata in cassazione.
- Il trattenimento dello straniero, incidendo su un diritto di rango costituzionale, non tollera proroghe fondate su formule generiche o su margini discrezionali non previsti dalla legge; il controllo giudiziale deve essere rigoroso e strettamente ancorato ai presupposti normativi.
- Quando la durata della proroga del trattenimento è già decorso al momento della decisione di legittimità, la cassazione del provvedimento avviene senza rinvio per sopravvenuta inutilità della rinnovazione del giudizio.
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