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Sentenza

Sentenza del 13/12/2022 n. 36275 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Controversia sul transfer pricing per la vendita di battipista dallo stabilimento italiano a società controllate in Austria, Francia e Svizzera per gli anni d'imposta 2006-2008. L'Ufficio ha rettificato imponibile IRES/IRAP applicando il metodo del confronto dei prezzi (CUP); la contribuente ha contestato la comparabilità dei prezzi infragruppo con quelli praticati a concessionari/clienti finali (diverse funzioni e allocazione dei rischi) sostenendo l'adeguatezza del metodo del costo maggiorato (cost plus) e la correttezza della ripartizione dei costi nei master/local file.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ma ha accolto il secondo e il terzo motivo ritenendo la motivazione della Corte d'appello anapodittica e insufficiente nel non valutare adeguatamente gli elementi funzionali e di rischio che possono compromettere la comparabilità richiesta dal metodo CUP. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano in diversa composizione per nuovo esame; ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e demandato la regolazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7 (TUIR)

    "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti ... sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito"

    Stabilisce la disciplina nazionale del transfer pricing: le operazioni infragruppo possono essere ricondotte al "valore normale"; la norma richiama l'art. 9 per la determinazione del valore normale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3 (TUIR)

    "per valore normale (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione..."

    Definisce il concetto di valore normale (arm's length) e i criteri di comparazione: prodotti della stessa specie, stessa fase di commercializzazione, condizioni di libera concorrenza; questo vincola l'uso del metodo CUP alla effettiva comparabilità.

  • Linee Guida OCSE (vari aggiornamenti: 1979, 1995, 2010, 2017)

    Forniscono regole interpretative e metodologie (CUP, RPM, CPM, TPSM) per determinare il prezzo di trasferimento; richiedono analisi funzionale (attività, beni, rischi) e aggiustamenti quando esistono differenze tra transazioni comparate.

  • D.M. 14 maggio 2018, art. 4, comma 1

    Introduce disposizioni pratiche sulla documentazione e su criteri di scelta dei metodi; conferma che non esiste una rigida gerarchia dei metodi e pone la necessità di scegliere il metodo più appropriato.

  • Codice civile, art. 2697 (onere della prova)

    La prova spetta all'Amministrazione sull'esistenza di prezzi apparenti non conformi; tuttavia la giurisprudenza interpreta che, una volta dimostrata dall'Amministrazione un'anomalia, spetta al contribuente dimostrare la normalità delle operazioni infragruppo.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5

    Consente il ricorso per cassazione per nullità della motivazione (n.4) e per mancato esame di un fatto decisivo (n.5); la Corte ha rilevato vizio di motivazione come motivo valido di cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Prescrive i requisiti della motivazione della sentenza; la loro violazione (motivazione apparente o mancante) è causa di annullamento.

Massime di principio

  • La disciplina del transfer pricing richiede che, prima di applicare il metodo CUP, il giudice (e l'Amministrazione) dimostrino la reale comparabilità delle transazioni: stessa specie di prodotto, stesso stadio di commercializzazione e, soprattutto, analisi funzionale delle attività e allocazione dei rischi tra le parti.
  • Il contributo fattuale del contribuente su funzioni, beni e rischi non può essere respinto con affermazioni generiche: il giudice deve esplicitare il percorso logico e motivare perché tali differenze siano irrilevanti o siano state neutralizzate da adeguati aggiustamenti.
  • Non esiste una gerarchia rigida dei metodi di transfer pricing: il metodo più appropriato va scelto caso per caso (CUP, RPM, CPM, TPSM) e gli altri metodi possono essere usati come verifica/materiale corroborante.
  • Se vengono utilizzati comparabili interni o esterni, devono soddisfare i fattori di comparabilità e, in presenza di differenze rilevanti, devono essere quantificati e documentati aggiustamenti sufficientemente accurati.
  • La documentazione (master file, local file, ripartizione dei costi) e la chiarezza nelle allocazioni contabili sono decisive: contestazioni sulla ripartizione dei costi richiedono motivazione specifica e non affermazioni generiche di arbitrarietà.
  • Sul piano processuale, la mancanza o l'apparenza della motivazione (in particolare in materie tecniche come il transfer pricing) costituisce vizio idoneo alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
  • Per il contribuente: documentare compiutamente funzioni, beni e rischi, fornire analisi comparativa e giustificare la scelta del metodo (con aggiustamenti se necessario) è essenziale per superare le rettifiche dell'Amministrazione.

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