Cassazione Civile, Ordinanza n. 01868/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPEG e ILOR relativo all’anno d’imposta 1995, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza sui conti correnti della società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello, la CTR Calabria aveva respinto l’appello principale dell’Ufficio e accolto parzialmente l’incidentale della società, rideterminando i ricavi non dichiarati nella sola somma di lire 100.000.000, ritenuta dalla stessa società priva di giustificazione, e confermando altresì il recupero di alcune poste di costo (buoni benzina, spese di riparazione e manutenzione, fattura di un terzo, ammortamento di automezzi). L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non avesse esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione e avesse risolto in modo apodittico le questioni sui ricavi da movimentazioni bancarie e sulle poste di costo; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere la CTR applicato correttamente la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie e per avere di fatto invertito l’onere della prova a carico della contribuente. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente e quindi nulla, perché non consentiva di comprendere l’iter logico seguito nella valutazione dei ricavi non dichiarati e delle poste di costo; ha inoltre rilevato che la CTR aveva erroneamente considerato come abbandonate dall’Ufficio alcune riprese fiscali solo perché non ribadite in una proposta di conciliazione, senza considerare che la conciliazione giudiziale produce effetti solo se perfezionata secondo l’art. 48 d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come fonte del dovere di motivazione della sentenza; la sua violazione integra nullità quando la motivazione sia solo apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato quale fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione sufficiente e intellegibile.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma speciale sulla motivazione delle sentenze tributarie, violata in caso di motivazione meramente apparente.
art. 380 bis 3 c.p.c.
Cita il procedimento camerale e la regolare instaurazione del contraddittorio sulla proposta del relatore.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza, invocata per il vizio di motivazione apparente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma richiamata per la censura di violazione di legge relativa al riparto dell’onere probatorio nelle indagini bancarie.
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base della presunzione legale relativa derivante dalle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato per censurare l’asserita inversione dell’onere della prova.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione della prova e al divieto di porre a fondamento della decisione fatti non provati.
art. 48 d.lgs. n. 546/1992
La conciliazione giudiziale si perfeziona e produce effetti solo con l’adesione della controparte; in difetto, la proposta resta tamquam non esset.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparentemente esistente, e la decisione è nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, le prove valorizzate e le ragioni della soluzione adottata.
- Nel processo tributario, il giudice non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o a riduzioni arbitrarie dell’accertamento: deve verificare in concreto, alla luce della documentazione prodotta, se la prova contraria offerta dal contribuente sia idonea a superare la presunzione dell’accertamento bancario.
- Le movimentazioni sui conti correnti del contribuente, quando poste a base dell’accertamento ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, impongono una valutazione puntuale delle giustificazioni addotte, non essendo sufficiente una motivazione generica o meramente conclusiva.
- Una proposta di conciliazione giudiziale non produce effetti sostanziali o processuali se non si perfeziona secondo le forme di legge; in mancanza dell’adesione della controparte, non può considerarsi come rinuncia o abbandono delle riprese fiscali originariamente contestate.
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