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Ordinanza

Ordinanza n. 804/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa pronuncia di misura cautelare del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato - sessione 2025 - per il Distretto di Corte di Appello di Milano comunicato a mezzo PEC in data 31/03/2026; del verbale n. -OMISSIS-della seduta del 27/01/2026 della Commissione n. 5, istituita presso la Corte di Appello di Napoli, relativamente al giudizio meramente numerico espresso sull’elaborato scritto di diritto penale della ricorrente, nel corso della prova di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato nella sessione 2025 per il Distretto della Corte di Appello di Milano, pure comunicato in data 31 marzo 2026; del verbale 5/12/2025, n. -OMISSIS-della Commissione Esaminatrice presso il Ministero della -OMISSIS-, per la determinazione dei criteri da utilizzare per la correzione delle prove scritte nella parte in cui è specificato che il Presidente ha specificato che: “la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione come corroborato da granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato”; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente; e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a una nuova e motivata correzione del suo elaborato, con ogni statuizione consequenziale in ordine alla eventuale ammissione alla prova orale, ai fini del prosieguo dell’iter d'esame di abilitazione.

Giustizia amministrativa202602136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, unitamente al verbale recante la valutazione numerica dell’elaborato scritto di diritto penale e al verbale di determinazione dei criteri di correzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata all’abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la non ammissione alle prove orali della sessione 2025 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, contestando anche il giudizio meramente numerico attribuito al proprio elaborato scritto di diritto penale e il criterio, fissato dalla Commissione esaminatrice, secondo cui la valutazione degli elaborati doveva essere espressa mediante punteggio numerico senza obbligo di motivazione. Ha dedotto l’illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica, sotto i profili della ragionevolezza e dell’attendibilità delle operazioni di correzione, nonché della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del relativo procedimento applicativo. Ha chiesto, previa tutela cautelare, l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a una nuova correzione motivata dell’elaborato, con le conseguenti determinazioni sull’eventuale ammissione alle prove orali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris rispetto alle censure concernenti l’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione, con particolare riguardo alla ragionevolezza e attendibilità delle operazioni tecniche, alla coerenza del criterio adottato e alla correttezza del procedimento applicativo. Il Collegio ha precisato che il sindacato giurisdizionale non comporta una sostituzione del giudice alla Commissione e non investe il merito della valutazione, ma può essere anche intrinseco, nei limiti necessari a garantire l’effettività della tutela. Ha ravvisato altresì il periculum in mora nella pendenza dell’iter d’esame. Ha quindi disposto la sospensione del provvedimento impugnato e il riesame dell’elaborato da parte di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, individuata dall’amministrazione secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero dovrà trasmettere l’elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all’ordinanza entro cinque giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; la nuova Commissione dovrà procedere alla rivalutazione entro trenta giorni dalla trasmissione. In caso di valutazione utile, la Commissione competente per Milano dovrà procedere agli adempimenti necessari per la prosecuzione dell’esame. Il merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse da commissioni esaminatrici nell’esercizio di discrezionalità tecnica può estendersi, senza sostituzione del giudice all’amministrazione, anche alla verifica intrinseca della ragionevolezza e dell’attendibilità delle operazioni tecniche, della coerenza del criterio adottato e della correttezza del procedimento applicativo.
  • Quando sussistano sufficienti elementi di fumus circa l’illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica nella correzione di una prova d’esame e l’iter selettivo sia ancora pendente, il giudice amministrativo può disporre cautelarmente la ricorrezione dell’elaborato.
  • La ricorrezione cautelare di un elaborato contestato deve essere affidata, ove necessario a garantire l’imparzialità e l’effettività della tutela, a una commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, con trasmissione dell’elaborato in forma anonima e senza riferimenti al contenzioso.
  • La rivalutazione cautelare non attribuisce direttamente il risultato utile né comporta automatica ammissione alla prova orale: qualora l’esito sia favorevole, gli ulteriori adempimenti devono essere compiuti dalla commissione competente secondo le regole dell’esame.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

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