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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21496/2020 del 06/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia verteva sull'inadempimento attribuito a Perfume (Investments/Investindustrial) dell'obbligo di eseguire un secondo aumento di capitale fino a Euro 10 milioni previsto dal Protocole de Conciliation (art.10) e dall'art.2.2 dello Shareholders Agreement (SHA) del 18/6/2008, volto al risanamento del gruppo Selective Beauty Holding (SHB). In conseguenza di tale presunto inadempimento, Cipriani si era rifiutato di adempiere all'obbligo assunto in una side letter di far esercitare a Urtica la call option di cui all'art.8.4 dello SHA. Perfume ha impugnato in Cassazione sostenendo che la Corte d'appello aveva omesso di valutare un fatto decisivo: l'effettiva esecuzione, da parte di Perfume, di un aumento di capitale di SHB per Euro 15 milioni in data 31/7/2009 (documentato), operazione che la ricorrente riteneva idonea a giustificare l'adempimento della propria obbligazione e a rendere ingiustificato il rifiuto di Cipriani. Cipriani ha resistito denunciando, tra l'altro, la tardività delle produzioni documentali e delle deduzioni relative a quell'aumento di capitale e contestando la ripartizione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto sia il ricorso principale proposto da Perfume sia il ricorso incidentale di Cipriani. Sulla questione principale la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per omissione di fatto decisivo: la Corte d'appello ha valutato (implicitamente) che l'aumento di capitale di Euro 15 milioni del 31/7/2009 era stato effettuato all'interno di una procedura concorsuale (redressement judiciaire) aperta nel marzo 2009 e dunque dopo i termini e al di fuori del Protocole de Conciliation e dei termini previsti dallo SHA; perciò non risultava idoneo a ribaltare la valutazione di merito secondo cui, al momento utile per l'esercizio della call option (art.8.4 SHA) e per l'adempimento della side letter, ulteriori apporti finanziari si erano rivelati inutili a fini di risanamento a causa del mancato incremento tempestivo da parte di Investments. Inoltre la Corte ha rilevato la tardività con cui i fatti e i documenti relativi al 31/7/2009 erano stati prodotti nel processo (allegati in primo grado solo con la terza memoria ex art.183 c.p.c. e integrati tardivamente in appello), per cui la Corte di merito non aveva obbligo di esaminarli. Quanto al ricorso incidentale, la censura sulla ripartizione delle spese (compensazione parziale per un terzo) è stata ritenuta infondata: la compensazione parziale era motivata dalla reciproca soccombenza in ordine alla specifica eccezione sulla legittimazione attiva (questione di merito/preliminare). Infine, la Corte di Cassazione ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato (art.13 DPR 115/2002).

Norme richiamate

  • Protocole de Conciliation (aprile 2008), art.10

    art.10 Protocole de Conciliation (aprile 2008)

    Prevedeva l'obbligo di apporti finanziari (secondo aumento di capitale fino a Euro 10 mln) come condizione del piano di risanamento; la Corte ha ritenuto che tali obblighi dovessero essere adempiuti nei termini e prima dell'apertura della procedura concorsuale, poiché un apporto effettuato solo nell'ambito della procedura giudiziale non retroaziona l'efficacia delle obbligazioni previste dal Protocole.

  • Shareholders Agreement (18/6/2008) art.2.2

    Stabiliva il termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale (diciotto mesi dal closing); la Corte ha ritenuto rilevante la tempestività dell'adempimento rispetto a tale termine.

  • Shareholders Agreement (18/6/2008) art.8.4

    Disposizione che riconosceva una call option a favore di Urtica la cui efficacia e utilità dipendevano dall'avvenuto e tempestivo apporto finanziario previsto dallo SHA; la Corte ha sottolineato il carattere condizionato e sinallagmatico dell'obbligazione connessa.

  • art.360 n.5 c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha precisato che non basta una diversa valutazione: va dimostrato l'effettivo omesso esame di un fatto decisivo e tale requisito non ricorreva nel caso di specie, atteso che la Corte d'appello aveva ritenuto il fatto non decisivo.

  • art.360 n.3 c.p.c.

    Ground di cassazione per violazione di norme di diritto; invocato sul tema della corretta applicazione delle norme relative alla liquidazione delle spese e alla compensazione, trattato dalla Corte nell'analisi del motivo incidentale.

  • artt.163, 183, 345 c.p.c.

    art.163, art.183 e art.345 c.p.c.

    Norme processuali relative ai termini e alle memorie/documenti nel processo; la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività con riferimento alla produzione documentale relativa all'aumento di capitale del 31/7/2009 e ha ritenuto che la Corte d'appello non fosse obbligata ad esaminare fatti/documenti allegati tardivamente.

  • artt.100, 343, 92 c.p.c.

    art.100, art.343 e art.92 c.p.c.

    Previsione delle regole sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese di lite; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione parziale delle spese (per un terzo) disposta in sede di merito in ragione della reciproca soccombenza su specifiche questioni.

  • Giurisprudenza: S.U. 2951/2016

    Richiamata in relazione al principio per cui questioni di legittimazione/ammissibilità possono costituire questioni preliminari di merito da esaminare dalla Corte d'appello.

  • Giurisprudenza: Cass. 16904/2018

    Precedente richiamato in tema di esame delle questioni di legittimazione e di merito in sede di appello; utile a giustificare l'esame della questione di legittimazione attiva svolta dall'appellante incidentale.

  • DPR 115/2002 art.13 comma 1 quater

    art.13 comma 1 quater DPR 115/2002

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'importo previsto.

Massime di principio

  • Obbligazioni sinallagmatiche e condizionate: quando due obbligazioni sono strettamente collegate (sinallagmatiche) la mancata o intempestiva esecuzione dell'obbligazione di una parte può legittimare il mancato adempimento della controparte se l'adempimento era condizione necessaria e il suo venir meno rendeva inutile l'obbligazione della controparte.
  • Tempestività dell'adempimento e dell'apporto: un apporto finanziario effettuato solo dopo l'apertura di procedure concorsuali può non essere ritenuto idoneo a sanare in retrospettiva la violazione di obblighi previsti per la fase pre-fallimentare o di risanamento extra‑giudiziale.
  • Produzione e allegazione documentale: la prova dell'adempimento (o dell'avvenuto atto rilevante) va prodotta tempestivamente; documenti e deduzioni presentati tardivamente in primo grado o prodotti in appello possono essere dichiarati inammissibili o non decisivi, con effetti negativi sull'esito del giudizio.
  • Limiti del sindacato in Cassazione: la Corte di Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione dei fatti; per essere accolto un motivo per omesso esame di fatto decisivo occorre dimostrare che il fatto sia stato realmente omesso e che fosse decisivo, non semplicemente che la valutazione del giudice di merito sia diversa da quella della parte.
  • Questione di legittimazione e merito: le eccezioni relative alla legittimazione attiva possono costituire, secondo i casi, questioni preliminari che attengono al merito e dunque essere esaminate in sede di merito; il loro esito può incidere anche sulla ripartizione delle spese.
  • Ripartizione delle spese: in caso di soccombenza reciproca su questioni rilevanti la corte di merito può disporre compensazioni parziali delle spese; in Cassazione è comunque possibile che le spese del grado di legittimità siano compensate integralmente.

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