Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39443/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce dall'iniziativa di una società che aveva ottenuto un'agevolazione pubblica per un programma d'investimenti e che imputava all'istituto di credito incaricato dell'istruttoria un comportamento negligente: ritardo nel rilascio del primo SAL, ritardo nell'istruttoria della richiesta di variante, mancata trasmissione della variante e della domanda di proroga. Secondo la società, tali ritardi avrebbero consumato il tempo utile per completare il programma agevolato e avrebbero determinato la revoca del finanziamento. La Corte d'appello, però, aveva ritenuto che la revoca non dipendesse dal ritardo della banca, perché la variante non era comunque approvabile dal Ministero: la modifica progettuale era incompatibile con la disciplina ministeriale richiamata dalla CTU, in quanto implicava un cambio totale della fornitura senza il necessario contratto chiavi in mano con general contractor dotato di stabile organizzazione in Italia. In Cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che l'evento dannoso non era la mancata approvazione della variante, ma la perdita del tempo utile per realizzare il progetto; con il secondo motivo ha dedotto violazione della normativa ministeriale e omessa motivazione, affermando che una circolare non poteva imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli già ritenuti sufficienti in sede di concessione dell'agevolazione. La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità e per mancata indicazione del petitum e del danno evento, oltre che per omessa specifica censura di una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata; il secondo perché venivano denunciate come violazione di legge norme che in realtà erano decreti ministeriali/atti amministrativi, senza indicare una corretta norma di diritto sostanziale, e perché la censura investiva un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenze di specificità, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., e perché non colpiva una autonoma ratio decidendi della sentenza di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la doglianza confondeva norme di diritto con atti amministrativi e comunque mirava a ottenere una diversa valutazione di fatto sull'ammissibilità della variante. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    è richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata corretta individuazione del danno evento e del nesso causale

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato in tema di onere della prova; la Corte osserva che il motivo non indica con precisione il petitum e il danno conseguenza e non supera la ratio della decisione di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene evocato per violazione di legge, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di corretta sussunzione e per censura di fatti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per vizi motivazionali; la censura non supera il vaglio di ammissibilità perché non specifica e non decisiva

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo applica nel senso che il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i contenuti rilevanti, non potendo limitarsi a deduzioni generiche

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'esigenza di indicare le norme di diritto violate; la sola menzione di decreti ministeriali non è sufficiente se questi hanno natura di atto amministrativo

  • D.M. n. 527 del 1995

    richiamato come fonte della disciplina delle agevolazioni, ma la Corte osserva che i decreti ministeriali non sono norme di diritto da indicare come base di un motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c.

  • decreto n. 125795 del 2003 del Ministero delle Attività Produttive

    anche questo è considerato atto amministrativo e non norma di diritto deducibile quale violazione di legge in cassazione

  • circolare ministeriale n. 946470 del 5 dicembre 2003

    viene citata per spiegare i requisiti della variante; la Corte non ne afferma la portata normativa, ma rileva che la censura investe un accertamento di fatto sull'ammissibilità della variante

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    viene richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato disatteso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per disporre l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica, autosufficiente e diretta contro tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se resta intatta una ratio autonoma, il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
  • Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360 c.p.c., non è sufficiente invocare genericamente responsabilità, danno o nesso causale: occorre indicare con precisione il petitum, il danno evento e il danno conseguenza, oltre agli atti e ai passaggi rilevanti.
  • Non possono essere denunciati come violazione di legge atti amministrativi o fonti prive di natura normativa; il motivo deve individuare una vera norma di diritto sostanziale o processuale asseritamente violata.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto, specie quando la doglianza investe l'accertamento dei presupposti di accoglibilità di una variante progettuale o di una pratica amministrativa.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato indipendentemente dalla condotta contestata, manca il nesso causale rilevante ai fini del risarcimento.
  • La mera contestazione della tempestività dell'istruttoria non basta se la revoca o il diniego dipendono da un autonomo difetto originario di ammissibilità della variante o del progetto alternativo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.