Sentenza del 10/11/2021 n. 32978 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento per dazi doganali, IVA all'importazione e accise relativo a un ammanco di tabacchi lavorati esteri (TLE) avvenuto l'8 aprile 2009. I ricorrenti sostenevano che la sottrazione delle merci per effetto di furto costituisse caso fortuito/forza maggiore idoneo ad ottenere l'abbuono dell'accisa e contestavano inoltre l'esigibilità di IVA e dazi e la validità probatoria del documento di transito (modello T1), nonché la regolarità del procedimento e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) ai fini dell'accisa, con la normativa applicabile al fatto (previgente disciplina D.L. 331/1993 interpretata con la Direttiva 92/12/CEE), il furto commesso da terzi non costituisce di per sé caso fortuito/forza maggiore idoneo ad ottenere l'abbuono dell'accisa per i tabacchi lavorati, salvo prova della distruzione o dispersione del prodotto; (ii) l'IVA all'importazione e i dazi sono esigibili al momento dell'ingresso/importazione e la sottrazione della merce non estingue l'obbligo tributario neppure se il soggetto passivo è incolpevole; (iii) il documento di transito T1 fornito dallo spedizioniere era valido come elemento probatorio e l'ufficio doganale ha solo facoltà di ulteriori verifiche; (iv) le eccezioni procedurali sollevate in cassazione sono inammissibili per carenza di autosufficienza del ricorso. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 4
La norma sull'abbuono in caso di perdita/distruzione in regime sospensivo non esonera dall'accisa in caso di sottrazione ad opera di terzi per i tabacchi lavorati; il furto non equivale automaticamente a caso fortuito/forza maggiore salvo distruzione/dispersione.
D.L. 331/1993 (previgente disciplina accise)
Disciplina le condizioni di abbuono per prodotti in regime sospensivo; recepisce la Direttiva 92/12/CEE e prevede che per i tabacchi lavorati i fatti imputabili a terzi non comportino automaticamente l'abbuono.
Direttiva 92/12/CEE
Stabilisce il regime comunitario per le accise in regime sospensivo: abbuono solo per perdita/distruzione derivante da caso fortuito/forza maggiore accertati dalle Autorità; principio recepito nella normativa nazionale applicabile al fatto.
Direttiva 2008/118/CE
Entrata in vigore nel 2008 ma con effetto abrogativo della precedente direttiva rinviato ad aprile 2010; dunque non applicabile al fatto avvenuto l'8 aprile 2009 per l'effetto abrogativo.
Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 59
Introduce possibilità di sgravio per furti di tabacchi lavorati antecedenti all'entrata in vigore; norma con efficacia intertemporale su fatti anteriori alla sua entrata in vigore e pertanto non applicabile ai fatti successivi rilevati nel caso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 70 e art. 53
Riconosce natura di diritto doganale all'IVA all'importazione: l'obbligazione sorge all'ingresso della merce nel territorio nazionale e resta anche se la merce viene sottratta.
Regolamento CEE 2913/1992 (Codice Doganale), art. 26
Il modello T1 e i documenti di transito prodotti dallo spedizioniere costituiscono elementi idonei per accertare l'origine della merce; l'ufficio doganale ha mera facoltà di richiedere verifiche in caso di seri dubbi.
Codice Doganale UE, art. 203 e Direttiva IVA art. 71
Giurisprudenza UE (es. C-273/12 Harry Winston) interpreta che il furto di merci in deposito doganale fa sorgere l'obbligazione doganale e rende esigibile l'IVA; quindi il furto non esclude automaticamente l'esigibilità dell'imposta all'importazione.
Massime di principio
- Il semplice furto di merce soggetta ad accisa non determina automaticamente l'abbuono dell'accisa per i tabacchi lavorati: è necessario provare la distruzione o la dispersione irreversibile del prodotto (onere della prova a carico del soggetto passivo).
- Per IVA e dazi doganali l'obbligazione nasce al momento dell'ingresso/importazione: la sottrazione della merce dopo l'importazione non estingue l'obbligo tributario, neppure se il soggetto passivo è incolpevole.
- La disciplina applicabile va individuata ratione temporis: norme successive o deroghe intertemporali (es. L. 342/2000) possono non essere applicabili ai fatti verificatisi successivamente alla loro vigenza; verificare sempre la data del fatto rispetto all'entrata in vigore della norma.
- Il modello T1 e i documenti di transito regolarmente compilati costituiscono prova rilevante dell'origine e della circolazione della merce; l'ufficio doganale può verificare in presenza di seri dubbi, ma non è obbligato a rifiutare il documento come unico elemento probatorio.
- In presenza di reati commessi da terzi, la sospensione o l'abbuono trovano disciplina specifica: talune norme prevedono sospensione della riscossione in caso di procedimento penale e possibilità di recupero verso i responsabili effettivi, ma queste tutele possono avere limiti temporali e soggettivi.
- In cassazione le censure devono essere autosufficienti: le eccezioni procedurali o fattuali non adeguatamente documentate o richiamate nel ricorso sono inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1329 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1332 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1333 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1383 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 10 nov 2021Sentenza del 10/11/2021 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →