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Sentenza

Sentenza del 10/11/2021 n. 32978 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di pagamento per dazi doganali, IVA all'importazione e accise relativo a un ammanco di tabacchi lavorati esteri (TLE) avvenuto l'8 aprile 2009. I ricorrenti sostenevano che la sottrazione delle merci per effetto di furto costituisse caso fortuito/forza maggiore idoneo ad ottenere l'abbuono dell'accisa e contestavano inoltre l'esigibilità di IVA e dazi e la validità probatoria del documento di transito (modello T1), nonché la regolarità del procedimento e del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (i) ai fini dell'accisa, con la normativa applicabile al fatto (previgente disciplina D.L. 331/1993 interpretata con la Direttiva 92/12/CEE), il furto commesso da terzi non costituisce di per sé caso fortuito/forza maggiore idoneo ad ottenere l'abbuono dell'accisa per i tabacchi lavorati, salvo prova della distruzione o dispersione del prodotto; (ii) l'IVA all'importazione e i dazi sono esigibili al momento dell'ingresso/importazione e la sottrazione della merce non estingue l'obbligo tributario neppure se il soggetto passivo è incolpevole; (iii) il documento di transito T1 fornito dallo spedizioniere era valido come elemento probatorio e l'ufficio doganale ha solo facoltà di ulteriori verifiche; (iv) le eccezioni procedurali sollevate in cassazione sono inammissibili per carenza di autosufficienza del ricorso. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 4

    La norma sull'abbuono in caso di perdita/distruzione in regime sospensivo non esonera dall'accisa in caso di sottrazione ad opera di terzi per i tabacchi lavorati; il furto non equivale automaticamente a caso fortuito/forza maggiore salvo distruzione/dispersione.

  • D.L. 331/1993 (previgente disciplina accise)

    Disciplina le condizioni di abbuono per prodotti in regime sospensivo; recepisce la Direttiva 92/12/CEE e prevede che per i tabacchi lavorati i fatti imputabili a terzi non comportino automaticamente l'abbuono.

  • Direttiva 92/12/CEE

    Stabilisce il regime comunitario per le accise in regime sospensivo: abbuono solo per perdita/distruzione derivante da caso fortuito/forza maggiore accertati dalle Autorità; principio recepito nella normativa nazionale applicabile al fatto.

  • Direttiva 2008/118/CE

    Entrata in vigore nel 2008 ma con effetto abrogativo della precedente direttiva rinviato ad aprile 2010; dunque non applicabile al fatto avvenuto l'8 aprile 2009 per l'effetto abrogativo.

  • Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 59

    Introduce possibilità di sgravio per furti di tabacchi lavorati antecedenti all'entrata in vigore; norma con efficacia intertemporale su fatti anteriori alla sua entrata in vigore e pertanto non applicabile ai fatti successivi rilevati nel caso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), art. 70 e art. 53

    Riconosce natura di diritto doganale all'IVA all'importazione: l'obbligazione sorge all'ingresso della merce nel territorio nazionale e resta anche se la merce viene sottratta.

  • Regolamento CEE 2913/1992 (Codice Doganale), art. 26

    Il modello T1 e i documenti di transito prodotti dallo spedizioniere costituiscono elementi idonei per accertare l'origine della merce; l'ufficio doganale ha mera facoltà di richiedere verifiche in caso di seri dubbi.

  • Codice Doganale UE, art. 203 e Direttiva IVA art. 71

    Giurisprudenza UE (es. C-273/12 Harry Winston) interpreta che il furto di merci in deposito doganale fa sorgere l'obbligazione doganale e rende esigibile l'IVA; quindi il furto non esclude automaticamente l'esigibilità dell'imposta all'importazione.

Massime di principio

  • Il semplice furto di merce soggetta ad accisa non determina automaticamente l'abbuono dell'accisa per i tabacchi lavorati: è necessario provare la distruzione o la dispersione irreversibile del prodotto (onere della prova a carico del soggetto passivo).
  • Per IVA e dazi doganali l'obbligazione nasce al momento dell'ingresso/importazione: la sottrazione della merce dopo l'importazione non estingue l'obbligo tributario, neppure se il soggetto passivo è incolpevole.
  • La disciplina applicabile va individuata ratione temporis: norme successive o deroghe intertemporali (es. L. 342/2000) possono non essere applicabili ai fatti verificatisi successivamente alla loro vigenza; verificare sempre la data del fatto rispetto all'entrata in vigore della norma.
  • Il modello T1 e i documenti di transito regolarmente compilati costituiscono prova rilevante dell'origine e della circolazione della merce; l'ufficio doganale può verificare in presenza di seri dubbi, ma non è obbligato a rifiutare il documento come unico elemento probatorio.
  • In presenza di reati commessi da terzi, la sospensione o l'abbuono trovano disciplina specifica: talune norme prevedono sospensione della riscossione in caso di procedimento penale e possibilità di recupero verso i responsabili effettivi, ma queste tutele possono avere limiti temporali e soggettivi.
  • In cassazione le censure devono essere autosufficienti: le eccezioni procedurali o fattuali non adeguatamente documentate o richiamate nel ricorso sono inammissibili.

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