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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23467/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2001, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi sulla base degli studi di settore e venivano disconosciuti alcuni costi ritenuti eccessivi. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi: la tardività della notifica e quindi la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo; la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, perché l'Amministrazione non avrebbe spiegato il mancato recepimento delle giustificazioni rese nel contraddittorio, anche considerando l'asserita indisponibilità della documentazione contabile per furto non imputabile. L'Agenzia, costituitasi, aveva proposto ricorso incidentale eccependo l'inammissibilità del ricorso originario per tardività. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha anche dedotto di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 e di avere pagato integralmente quanto dovuto per una parte della pretesa iscritta a ruolo; l'Ufficio ha confermato il positivo esito della definizione per tale quota.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere limitatamente alle somme rientranti nella definizione agevolata, perché la contribuente aveva perfezionato la procedura e l'Agenzia ne aveva riconosciuto l'esito positivo. Per il residuo della pretesa ha rigettato il ricorso principale della contribuente, ritenendo infondati entrambi i motivi: la notifica dell'avviso era tempestiva perché rileva la data di spedizione entro il termine e non quella di ricezione da parte del destinatario; quanto alla motivazione dell'accertamento basato sugli studi di settore, la mancata esibizione della documentazione richiesta e la genericità delle giustificazioni offerte escludevano un ulteriore obbligo motivazionale dell'Ufficio. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché la questione di tardività del ricorso introduttivo, sollevata per la prima volta in cassazione, richiedeva accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la parte residua, e per la quota definita le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina della notificazione con deposito e raccomandata informativa; la Corte non affronta una nullità della notifica, ma ribadisce che ai fini della tempestività dell'atto conta la spedizione entro il termine.

  • art. 149 c.p.c.

    La Corte conferma il principio secondo cui, anche per gli atti impositivi notificati a mezzo posta, la notificazione si perfeziona per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, mentre per il destinatario al momento della ricezione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Citate per la disciplina della notificazione degli atti tributari; la tempestività va valutata in base alla spedizione effettuata entro il termine decadenziale.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    Invocato dalla contribuente in tema di motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene sufficiente la motivazione dell'accertamento alla luce del contraddittorio e della mancata prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate negli studi di settore.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici che sorreggono l'accertamento da studi di settore dopo il contraddittorio.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale base dell'accertamento delle imposte sui redditi in presenza di incongruenze e costi non giustificati.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione all'accertamento IVA.

  • art. 62-sexies L. n. 427 del 1993

    Richiamato per l'accertamento fondato sugli studi di settore e sulla grave incongruenza tra dichiarato e standard.

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    Norma sulla definizione agevolata; la presentazione dell'istanza e il pagamento hanno determinato l'estinzione del giudizio limitatamente alla quota definita.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per il regime delle spese in caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicabilità per la parte del giudizio estinta per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributario a mezzo posta, la tempestività va verificata con riguardo alla data di spedizione dell'atto entro il termine decadenziale, non alla data di effettiva ricezione da parte del contribuente.
  • L'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando il suo esame richieda accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
  • L'accertamento fondato sugli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che acquista consistenza solo all'esito del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio.
  • Nel contraddittorio sugli studi di settore il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria, con ogni mezzo, delle circostanze concrete che rendono inapplicabili gli standard o giustificano lo scostamento.
  • Se il contribuente non esibisce la documentazione richiesta o fornisce giustificazioni generiche, l'Ufficio non è tenuto a una motivazione ulteriore e analitica sul mancato accoglimento delle difese difensive, essendo sufficiente il richiamo allo scostamento grave e alla mancata prova contraria.
  • La denuncia di furto della documentazione contabile, da sola, non basta a provare i fatti posti a fondamento delle deduzioni fiscali se il contribuente non indica specificamente i documenti mancanti e non dimostra di avere attivato iniziative sostitutive per ricostruirli.
  • La definizione agevolata del debito tributario determina l'estinzione del giudizio limitatamente alla parte di pretesa definita, con separazione delle sorti processuali tra quota estinta e quota residua.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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