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Sentenza

Sentenza n. 869/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 1213/2025, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 8292/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 15.05.2025, NOTIFICATA IL 21.05.2025 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO DELL'IMPORTO DI EURO 568,65

Giustizia amministrativa202600213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 568,65 a titolo di compenso individuale accessorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, notificata al Ministero e divenuta definitiva. Ha chiesto l'ordine di pagamento della somma capitale liquidata dal giudice ordinario, oltre agli interessi legali, con esclusione delle spese già liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il giudizio è stato proposto dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando che la sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e passata in giudicato. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, nonché l'omessa esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme dovute, comprese quelle liquidate a titolo di interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della Direzione generale competente, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha infine trasmesso la pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza, considerata la serialità delle inottemperanze.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina richiamata dal giudice, rendendone possibile la notificazione ai fini dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., relativo all'attestazione di conformità del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme, purché il titolo sia regolarmente attestato e notificato all'amministrazione soccombente.
  • Prima di promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996; il termine si applica anche alle azioni di ottemperanza.
  • L'omessa esecuzione, non contestata, di una sentenza definitiva recante una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di pagamento entro un termine determinato e la contestuale nomina condizionata di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato sin dalla sentenza, con efficacia subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, e può essere autorizzato a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della struttura competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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