Sentenza n. 715/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento della Compagnia -OMISSIS-, Guardia di Finanza, M.E.F., di prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- ex art 4 ter del DL 1 aprile 2021 n. 44 notificato in pari data, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; - dell’invito prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e precedente invito a produrre documentazione sull'avvio o prenotazione della vaccinazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione datrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposta ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché l'illegittimità costituzionale della disciplina sull'obbligo vaccinale. In particolare, ha contestato l'applicabilità dell'obbligo al personale militare, la natura e l'autorizzazione dei vaccini, la compatibilità della disciplina con il diritto alla salute, la libertà di autodeterminazione, il consenso informato, la dignità della persona, il diritto al lavoro, i principi di proporzionalità, ragionevolezza, uguaglianza e parità di trattamento, l'art. 8 CEDU e il diritto dell'Unione europea. Ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto valutare l'assegnazione a mansioni diverse, che la sospensione non avrebbe potuto protrarsi oltre lo stato di emergenza, che fosse dovuto un assegno alimentare e che la disciplina determinasse una disparità di trattamento tra italiani e stranieri. È stata altresì prospettata l'irrilevanza o illegittimità della proroga dello stato di emergenza rispetto ai limiti previsti dal Codice della protezione civile e la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando numerosi precedenti conformi. Ha ritenuto applicabile al personale della Guardia di Finanza l'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, valorizzando i compiti di difesa e sicurezza pubblica e l'esposizione a contatti interpersonali. Ha escluso che i vaccini fossero farmaci sperimentali non testati, rilevando che erano autorizzati dalla Commissione europea previa raccomandazione dell'EMA mediante procedura di autorizzazione condizionata. Sulla base della giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto l'obbligo vaccinale non irragionevole né sproporzionato, poiché fondato su dati scientifici validati e diretto a contemperare la libertà individuale con la tutela della salute collettiva. Ha escluso la necessità del consenso informato in senso tecnico quando il trattamento sanitario è imposto dalla legge, fermo l'obbligo dell'amministrazione di fornire adeguate informazioni. Ha negato la violazione del diritto dell'Unione e dell'art. 8 CEDU, ritenendo la materia principalmente riservata alla discrezionalità degli Stati e la misura conforme agli obiettivi di tutela della salute pubblica, necessaria e proporzionata. Ha ritenuto legittima la sospensione senza retribuzione né assegno alimentare, trattandosi di disciplina speciale collegata alla scelta del dipendente di non vaccinarsi, temporanea, priva di effetti disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro. Ha escluso l'obbligo dell'amministrazione di assegnare il militare a mansioni diverse, poiché tale tutela è prevista per chi sia impossibilitato a vaccinarsi per ragioni di salute e non per chi rifiuti la vaccinazione. Ha ritenuto inconferente il richiamo al limite temporale dello stato di emergenza, non essendo impugnati gli atti di dichiarazione o proroga dell'emergenza, e comunque ha interpretato la durata della misura in senso costituzionalmente orientato. Ha escluso la disparità di trattamento tra italiani e stranieri, ritenendo non comparabili la disciplina lavorativa applicabile al personale soggetto all'obbligo vaccinale e quella relativa all'accesso ai servizi da parte di soggetti provenienti dall'estero. Ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021, introdotto dall'art. 2 d.l. 172/2021
Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ... si applica anche ... al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico
La disposizione estendeva l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, compreso il personale della Guardia di Finanza, prevedendo la sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di inadempimento.
art. 4, comma 2, d.l. 44/2021
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ... non sussiste l'obbligo
L'esenzione o il differimento dell'obbligo presuppongono un accertato pericolo per la salute, documentato secondo le indicazioni ministeriali; la disposizione non riguarda chi scelga volontariamente di non vaccinarsi.
art. 4, comma 7, d.l. 44/2021
Per il periodo in cui la vaccinazione ... è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione
L'assegnazione a mansioni diverse è prevista per i soggetti impossibilitati a vaccinarsi per ragioni di salute e non è estesa al lavoratore che ometta volontariamente la vaccinazione.
art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021
La sospensione è efficace ... e comunque non oltre il termine di sei mesi ... senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro
La sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale è temporanea, non disciplinare e non determina la cessazione del rapporto di lavoro; la mancata prestazione comporta la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti.
art. 32 Cost.
nell'ambito di questo contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà
L'obbligo vaccinale è compatibile con il diritto alla salute quando realizza un ragionevole bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva, sulla base di dati scientifici validati.
art. 51 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
non rientra propriamente ed esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione
La disciplina nazionale delle vaccinazioni obbligatorie non ricade, per il solo fatto di incidere su diritti fondamentali, nell'ambito di applicazione della Carta quando non costituisca attuazione del diritto dell'Unione.
art. 8 CEDU
conforme a legge; imposta per uno scopo legittimo ... necessaria per un "urgente bisogno sociale"; proporzionata allo scopo perseguito
L'obbligo vaccinale e le conseguenze lavorative dell'inadempimento non violano l'art. 8 CEDU se previsti dalla legge, diretti alla tutela della salute pubblica, necessari e proporzionati.
art. 24, comma 3, d.lgs. 1/2018
Il limite temporale previsto per lo stato di emergenza non è direttamente rilevante quando il giudizio riguarda provvedimenti applicativi della distinta disciplina speciale sull'obbligo vaccinale.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza semplificata, in presenza di precedenti conformi.
Massime di principio
- L'obbligo vaccinale previsto dalla legge per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico è applicabile anche al personale militare quando la disciplina includa la relativa categoria e le mansioni comportino contatti interpersonali o rischio di diffusione del contagio.
- L'imposizione legislativa di un trattamento vaccinale è compatibile con l'art. 32 Cost. quando si fonda su dati scientifici validati, persegue la tutela della salute collettiva e realizza un bilanciamento non irragionevole e proporzionato tra autodeterminazione individuale e interesse della collettività.
- In presenza di un obbligo vaccinale previsto dalla legge, non è richiesto il consenso informato in senso tecnico quale presupposto autonomo del trattamento; permane invece l'obbligo dell'amministrazione di fornire al destinatario informazioni adeguate.
- La sospensione dal servizio e dalla retribuzione per l'inadempimento dell'obbligo vaccinale è legittima quando sia temporanea, priva di natura disciplinare e accompagnata dalla conservazione del rapporto di lavoro; in tale ipotesi non spetta automaticamente un assegno alimentare previsto per diverse fattispecie di sospensione.
- L'obbligo di assegnare mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, previsto per chi sia esentato o impossibilitato a vaccinarsi per documentate ragioni di salute, non si estende al lavoratore che scelga volontariamente di non adempiere all'obbligo vaccinale.
- Il limite temporale previsto per la dichiarazione dello stato di emergenza non determina, di per sé, l'illegittimità dei provvedimenti adottati in applicazione della distinta disciplina legislativa sull'obbligo vaccinale, qualora la misura sia temporalmente predeterminata e interpretata in modo coerente con il venir meno della situazione emergenziale.
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