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Sentenza

Sentenza n. 1086/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento di chiusura del procedimento prot. n. 0061393/2025 del 10 settembre 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente, con il quale ARGEA Sardegna ha respinto la domanda n. 14210473014 di erogazione del contributo, relativa all'annualità 2021, a valere sulla Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020 “Pagamento compensativo per zone svantaggiate e/o montane”, presentata dalla ditta Zanda Paolo (CUAA: ZNDPLA80P27E281Q) nel mese di maggio 2021 ed alla quale è subentrata, a seguito di cessione dell'azienda ai sensi dell'art. 47, par. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, “Terra Sarda e Oro Società Semplice Agricola”; - “ove occorra”, della nota prot. n. 0061069/2025 del 9 settembre 2025, a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente, con il quale ARGEA Sardegna ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; - della determinazione prot. n. 7043 - rep. n. 202 del 14 aprile 2021 del Direttore del Servizio Territorio Rurale, Agro-Ambiente e Infrastrutture dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle “Ulteriori disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento” a valere sulla Misura 13 - Sottomisura 13.1. e Sottomisura 13.2. - approvate con la suddetta determinazione, nella parte in cui prevedono (punto 3.6.) un termine di 30 giorni per la compilazione e sottoscrizione della comunicazione di totale o parziale cessione dell'azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, nel limitato interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di erogazione del contributo previsto dalla Misura 13 del PSR Sardegna 2014/2020 per l’annualità 2021, connesso alla tardiva comunicazione della cessione dei terreni e alla mancata produzione della documentazione probante

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ARGEA Sardegna ha chiuso negativamente il procedimento relativo alla domanda di pagamento del contributo compensativo per zone svantaggiate e/o montane. La domanda era stata presentata per l’annualità 2021 e, dopo la cessione dei terreni a una società agricola, la cessione era stata comunicata all’amministrazione oltre il termine di trenta giorni previsto dalla disciplina attuativa; inoltre, secondo ARGEA, non era stata prodotta la documentazione comprovante la cessione totale o parziale dell’azienda. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione delle disposizioni del bando PSR, dell’art. 8 del regolamento (UE) n. 809/2014, dell’art. 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’art. 6 della legge n. 241/1990; violazione degli obiettivi del PSR e del principio di massima partecipazione; eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione; violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La ricorrente sosteneva inoltre che la controversia riguardasse la valutazione della regolarità della domanda di subentro e l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio, con conseguente esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. Ha affermato che, nelle controversie relative a finanziamenti pubblici, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la normativa stabilisce direttamente i presupposti del beneficio e l’amministrazione si limita a verificarne la sussistenza mediante un’attività vincolata; spetta invece al giudice amministrativo quando la concessione è discrezionale o deriva da una procedura comparativa. La Misura 13 non prevedeva criteri di selezione e il contributo aveva natura compensativa, diretto a ristorare costi aggiuntivi e mancati guadagni derivanti da vincoli naturali o specifici. L’amministrazione doveva quindi soltanto verificare requisiti predeterminati, tra cui il mantenimento dell’impegno per l’intera annualità, salvo tempestiva comunicazione della cessione entro trenta giorni e produzione della documentazione richiesta. Anche l’attività istruttoria non comportava discrezionalità quando era finalizzata esclusivamente all’accertamento di requisiti normativamente e dal bando predeterminati. È stata pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, anche in ragione dell’indicazione contenuta nel provvedimento impugnato circa la possibilità di ricorrere anche al giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 31 Regolamento (UE) n. 1305/2013

    Pagamento compensativo per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

    La Misura 13 ha natura compensativa e non attribuisce vantaggi competitivi mediante una procedura selettiva.

  • art. 47, par. 2, Regolamento (UE) n. 1305/2013

    Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

    La disposizione contempla il subentro del cessionario nell’impegno, ma il suo esercizio è soggetto alle modalità previste dalla disciplina applicabile.

  • art. 49, par. 2, Regolamento (UE) n. 1305/2013

    La misura non prevede l’applicazione di criteri di selezione.

    L’assenza di criteri di selezione conferma che l’erogazione del contributo non deriva da una procedura comparativa.

  • art. 8 Regolamento (UE) n. 809/2014

    È richiamato quale fondamento della disciplina relativa alla comunicazione della cessione dell’azienda e al subentro negli impegni.

  • art. 6 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente con riferimento ai compiti istruttori dell’amministrazione, ma non è stato esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato invocato per contestare il preavviso di rigetto, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del giudizio dinanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi pubblici, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la legge o il bando predeterminano direttamente i requisiti per l’erogazione e l’amministrazione deve limitarsi ad accertarne la sussistenza mediante un potere vincolato.
  • La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando la concessione del contributo è espressione di discrezionalità amministrativa o tecnica oppure avviene all’esito di una procedura comparativa fondata su criteri di selezione.
  • La natura istruttoria dell’attività amministrativa non determina, da sola, la giurisdizione amministrativa: se l’istruttoria è diretta esclusivamente a verificare requisiti predeterminati, senza ponderazione discrezionale di interessi, la posizione del privato resta di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.
  • La qualificazione del petitum sostanziale ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla causa petendi e dall’effettiva natura della posizione giuridica dedotta, non soltanto dalla formulazione formale della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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