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Sentenza

Sentenza n. 6418/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 4672/2022 del Tribunale Civile di Roma - sez. Lavoro, pubblicata il 18.05.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 12624/2021 e notificata il 06.10.2022, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202507924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza n. 4672/2022 del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4672/2022 del Tribunale Civile di Roma, passata in giudicato. Nel corso del giudizio ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per intervenuto adempimento del giudicato, insistendo tuttavia per la condanna alle spese. Il Ministero ha dedotto e documentato, senza contestazione, di avere svolto già dal 2024 tutte le attività propedeutiche all'esecuzione del giudicato rientranti nella propria competenza, anteriormente alla proposizione del ricorso, notificato nel luglio 2025. Il ritardo residuo è stato ricondotto alla mancata tempestiva esecuzione di attività spettanti alla Ragioneria dello Stato, amministrazione non evocata in giudizio né inizialmente né successivamente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché infondato. Ha rilevato che il Ministero resistente aveva già adempiuto, prima della proposizione del ricorso, a tutte le attività di propria competenza necessarie all'esecuzione del giudicato e che il ritardo era imputabile esclusivamente alla Ragioneria dello Stato, non citata nel giudizio. Pertanto non è stata ravvisata un'inadempienza del Ministero suscettibile di ottemperanza nei suoi confronti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il ricorso è stato respinto perché l'amministrazione evocata aveva già eseguito, prima della proposizione del ricorso, tutte le attività di propria competenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza non può essere utilmente rivolto contro un'amministrazione che abbia già compiuto, prima della proposizione del ricorso, tutte le attività di propria competenza necessarie all'esecuzione del giudicato.
  • Quando il ritardo nell'attuazione di un giudicato dipende da un'amministrazione diversa da quella citata nel giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto soltanto contro l'amministrazione già adempiente non può essere accolto per imputare a quest'ultima l'inadempimento altrui.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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