Sentenza n. 619/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 127/2025 pubblicata il 05.03.2025 nella causa RG n. 918/2024 dal Tribunale di Asti – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o parziale esecuzione della sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti – Sezione Lavoro, con conseguente pagamento delle somme ivi liquidate. Prima della camera di consiglio, il Ministero ha corrisposto le somme spettanti a due ricorrenti, mentre non risultava eseguito il pagamento in favore delle altre due. La difesa ha quindi insistito per l'accoglimento dell'ottemperanza limitatamente alle creditrici ancora insoddisfatte e per la condanna dell'Amministrazione alle spese nei confronti di tutte le ricorrenti, anche in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti delle due ricorrenti che avevano ricevuto il pagamento, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle altre due, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Asti e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale inadempimento ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La condanna alle spese è stata motivata dal fatto che l'Amministrazione aveva dato esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Fondamento dell'azione di ottemperanza e del potere del giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene il soddisfacimento della pretesa azionata, come avvenuto per due ricorrenti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione esegue solo parzialmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso, il giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle posizioni integralmente soddisfatte e ordina l'esecuzione per quelle ancora insoddisfatte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in sostituzione dell'Amministrazione in caso di inutile decorso del termine.
- L'esecuzione parziale e tardiva del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, anche con riguardo alle posizioni per le quali la materia del contendere sia successivamente cessata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →