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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01433/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso ha dedotto, in sostanza, l'omessa riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta nel reato meno grave. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse già stata esaminata dal giudice di merito con motivazione non illogica, fondata sulle modalità complessive della condotta e sull'elevato principio attivo della sostanza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di una doglianza già vagliata con corrette argomentazioni dal giudice di merito e che la motivazione di appello non presentasse profili di illogicità, avendo valorizzato sia le modalità della condotta sia l'elevato principio attivo. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Individua la fattispecie di condanna originaria per il reato in materia di stupefacenti; la sentenza impugnata aveva ritenuto integrata questa ipotesi e non quella lieve.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso concreto, ritenendo non illogica la motivazione che aveva valorizzato modalità della condotta ed elevato principio attivo per negare la lieve entità.

  • Cassa delle ammende

    È stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può essere respinta quando il giudice di merito abbia motivato in modo logicamente coerente valorizzando le concrete modalità della condotta e il dato dell'elevato principio attivo della sostanza.
  • In sede di legittimità, non è sufficiente riproporre una censura già esaminata dal giudice di merito: il ricorso è inammissibile se non individua specifici vizi di legge o manifeste illogicità della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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