Cassazione Civile, Ordinanza n. 09154/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadini)
La controversia
Alcuni soggetti avevano eseguito lavori di riparazione di fabbricati per civile abitazione finanziati dalla normativa sui contributi per interventi antisismici. Essi avevano presentato al comune la domanda per ottenere il rimborso dell'IVA, allegando la documentazione richiesta. Il comune, tuttavia, avrebbe trasmesso tale documentazione al Dipartimento della Protezione Civile solo nel 2009, cioè oltre il termine finale del 31.12.2008 già prorogato dalla disciplina applicabile; il Dipartimento aveva quindi restituito gli atti e la richiesta era stata rigettata. I soggetti hanno agito chiedendo il risarcimento del danno pari all'importo dell'IVA corrisposta, assumendo che l'omessa tempestiva trasmissione della documentazione da parte del comune avesse causato la perdita del beneficio. Il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo; il TAR, investito dopo traslatio iudicii, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo la propria giurisdizione insussistente. In Cassazione si chiedeva quindi di stabilire se la domanda risarcitoria, connessa alla mancata trasmissione di atti relativi a un contributo vincolato, spettasse al giudice ordinario o a quello amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ricostruito la disciplina del contributo IVA previsto dall'art. 12, comma 3, della l. n. 449 del 1997 e dal D.M. n. 499 del 1998, rilevando che l'amministrazione non disponeva di alcuna discrezionalità sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione, essendo chiamata solo a verificare la sussistenza dei presupposti fissati dalla legge. Di conseguenza, la posizione dei richiedenti è stata qualificata come diritto soggettivo e non come interesse legittimo. Poiché la domanda proposta era di risarcimento del danno derivante dalla condotta del comune nella gestione della procedura di rimborso, la giurisdizione è stata ricondotta al giudice ordinario. Non è stata pronunciata condanna alle spese, per la mancata attività difensiva delle parti intimate.
Norme richiamate
art. 386 c.p.c.
la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda
il riparto di giurisdizione va effettuato guardando al petitum sostanziale, cioè alla reale natura della controversia e alla causa petendi, non alla mera prospettazione formale della parte
art. 380-ter c.p.c.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito speciale previsto per il regolamento di giurisdizione
art. 12, comma 3, l. n. 449 del 1997
Fino al 31 dicembre 1999 ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici... è concesso nella misura del 10 per cento...
la norma configura un contributo vincolato per interventi antisismici, con presupposti e misura predeterminati dalla legge
art. 2 D.M. n. 499 del 1998
impone ai richiedenti di trasmettere al comune la documentazione sui lavori e al comune di inoltrarla al Dipartimento della Protezione Civile entro il termine previsto
art. 4 D.M. n. 499 del 1998
richiamato come parte della disciplina attuativa del contributo, confermando la struttura vincolata della procedura
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è richiamato dalla legge per escludere il contributo nei casi in cui l'IVA sia stata già detratta, anche solo parzialmente
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
richiamato per il principio secondo cui la giurisdizione amministrativa sussiste quando la P.A. esercita potestà pubblicistiche nell'individuare modalità e condizioni di concessione di un finanziamento
art. 11, comma 5, l. n. 241 del 1990
richiamato in continuità con il principio del riparto di giurisdizione nelle controversie sui finanziamenti con accordi sostitutivi o integrativi di provvedimento amministrativo
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, identificato dalla reale natura della posizione soggettiva dedotta e dai fatti allegati, non dalla qualificazione formale attribuita dalla parte alla domanda.
- Quando una disciplina legislativa di sovvenzione o contributo predetermina integralmente presupposti, misura e modalità di erogazione, senza residui margini di discrezionalità amministrativa sull'an, sul quid e sul quomodo, la posizione del privato è di diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione sulle domande risarcitorie segue la natura della posizione sostanziale incisa dal comportamento denunciato: se il danno deriva dalla lesione di un diritto soggettivo nell'ambito di una procedura vincolata di erogazione di contributi, la cognizione spetta al giudice ordinario.
- Nelle controversie sui finanziamenti pubblici, la giurisdizione amministrativa si configura solo quando l'amministrazione eserciti una valutazione discrezionale che comporti ponderazione dell'interesse pubblico nella concessione o nelle condizioni del beneficio.
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