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Sentenza

Sentenza n. 4522/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202402520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie prive di titolo, consistenti nella trasformazione di un annesso agricolo assentito in un fabbricato residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha dedotto quattro motivi. In primo luogo, ha censurato la sentenza di primo grado per violazione degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, sostenendo la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15 l.r. n. 15/2008, nonché difetto di istruttoria e illogicità manifesta, sostenendo che l'intervento costituisse una parziale difformità urbanistico-edilizia rispetto al permesso di costruire e che avrebbe dovuto essere valutata la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria. Ha inoltre dedotto l'erronea qualificazione delle opere come non pertinenziali, sostenendo la loro natura pertinenziale rispetto al fabbricato assentito. Infine, ha lamentato violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di motivazione, assenza di un interesse pubblico concreto alla demolizione e lesione del legittimo affidamento, anche in ragione del decorso del tempo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo è stato respinto perché l'intervento non costituiva una mera aggiunta abusiva a un'opera legittima: il permesso di costruire riguardava un annesso agricolo, mentre era stato realizzato un fabbricato residenziale con diversa natura, dimensioni e consistenza. La difformità è stata quindi qualificata come totale, rendendo irrilevante l'assenza di vincoli paesaggistici e non decisiva l'esistenza del titolo edilizio del 2011. Quanto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 34 d.P.R. n. 380/2001, il giudice ha ribadito che la verifica dell'impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione, e deve essere rigorosamente dimostrata dal privato. Il terzo motivo è stato respinto perché l'opera non era una pertinenza, ma il risultato della trasformazione dell'annesso agricolo in fabbricato residenziale; è stata inoltre richiamata la distinzione tra nozione urbanistica e civilistica di pertinenza. L'ultimo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'ordine di demolizione è vincolato e tipizzato, richiede il solo accertamento tecnico dell'abuso e non impone una specifica valutazione dell'interesse pubblico, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale. Non è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, che il decorso del tempo non può legittimare. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione di un abuso edilizio, trattandosi di provvedimento vincolato.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    le disposizioni dell’art. 34 d.P.R. 380/2001 debbono essere effettivamente interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria ... debba essere valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione

    La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria è valutata nella fase esecutiva, quando il privato dimostri rigorosamente l'impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme; tale valutazione non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione.

  • art. 15 l.r. 15/2008

    La disposizione è richiamata dall'appellante in relazione alla qualificazione della difformità edilizia, ma il motivo è respinto perché l'opera è stata ritenuta totalmente difforme dal titolo.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordine di demolizione, in quanto vincolato e fondato sull'accertamento dell'abuso, non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né sulla comparazione con gli interessi privati.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un provvedimento vincolato e tipizzato, fondato sull'accertamento tecnico della consistenza dell'opera e della sua abusività; pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
  • Quando l'intervento abusivo modifica natura, consistenza e destinazione dell'opera assentita, trasformandola in un manufatto diverso, la difformità dal titolo è totale e non può essere qualificata come mera parziale difformità o come aggiunta pertinenziale a un'opera legittima.
  • La verifica della possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 appartiene alla fase esecutiva, autonoma e successiva all'ordine di demolizione; il privato deve dimostrare rigorosamente in tale fase l'impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudicare la parte conforme.
  • Per l'adozione dell'ordine di demolizione non è necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, poiché l'interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia è insito nell'accertamento dell'abuso.
  • Il decorso del tempo non legittima una situazione edilizia abusiva e non determina, di per sé, un affidamento tutelabile del privato alla conservazione dell'opera né impone una motivazione rafforzata dell'ordine di demolizione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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