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Sentenza

Sentenza n. 174/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti presentati il 16.2.2026: della determinazione del responsabile di acquisizione beni e servizi n. 15 del 14.01.2026 di aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale in favore del costituendo RTI FUJIFILM Healthcare Italia S.p.A. (CF 09435590154) - EL.CO. (CF 01814170047) - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (C.F. 93027710016); Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. il 16.3.2026: per l’annullamento della determinazione del responsabile di acquisizione beni e servizi n. 15 del 14 gennaio 2026 nella parte in cui non ha provveduto all’esclusione del RTI AGFA e di tutti gli atti e i provvedimenti, anche non noti, ad esso presupposti, connessi e/o comunque consequenziali ed in particolare di tutti i verbali di gara e di tutti gli atti, anche non noti, ad essi presupposti, connessi e/o conseguenziali, tutti limitatamente alla parte in cui non hanno disposto l’esclusione del RTI AGFA.

Giustizia amministrativa202600086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio di manutenzione e gestione del sistema PACS regionale a un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione deducendo, in primo luogo, che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria prevedesse 51 unità di masterizzazione anziché le 53 richieste dal combinato disposto del capitolato e dell’Allegato A, con conseguente violazione di una prescrizione minima a pena di esclusione. In secondo luogo, ha contestato l’insufficiente dimensionamento del presidio on site: l’aggiudicataria avrebbe offerto sette persone fisiche e un monte ore effettivamente lavorabile insufficiente a garantire la presenza continuativa di almeno sette unità FTE dalle 8:00 alle 17:00 nei giorni lavorativi, con un deficit complessivo di 11.375 ore nel quinquennio e una carenza equivalente a 1,29 risorse. In terzo luogo, ha dedotto la violazione della clausola sociale, poiché il progetto di riassorbimento dell’aggiudicataria si sarebbe limitato a escludere l’assorbimento del personale uscente senza indicare modalità concrete di adempimento. In quarto luogo, ha censurato il giudizio di congruità dell’offerta per difetto di istruttoria e motivazione, essendo fondato per relationem su una relazione del consulente del lavoro non allegata né ostesa. Con motivi aggiunti ha inoltre dedotto l’ulteriore non conformità dell’offerta dell’aggiudicataria per avere previsto la collocazione in cloud di una suite di monitoraggio non qualificabile come applicazione di intelligenza artificiale, in violazione dei limiti stabiliti dal capitolato. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale sostenendo che l’offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa perché avrebbe collocato in cloud un algoritmo di intelligenza artificiale mission critical, avrebbe indicato dati apparentemente contraddittori sulla capacità locale dell’hardware e avrebbe offerto una soluzione client-server non conforme al requisito zero footprint.

La decisione

Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Collegio ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione perché l’offerta dell’aggiudicataria prevedeva 51 masterizzatori, mentre l’Allegato A richiedeva 53 unità, includendo anche la sede CUP di Codroipo. Il chiarimento secondo cui Codroipo costituiva un refuso riguardava la sede di esecuzione degli esami e non escludeva la sede dalla fornitura dei masterizzatori. La violazione della prescrizione minima imponeva l’esclusione ai sensi del paragrafo 16 del disciplinare. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa al presidio on site: il requisito di almeno sette unità FTE richiedeva un monte ore realistico, idoneo a garantire contemporaneamente la presenza continuativa per nove ore giornaliere durante tutti i giorni lavorativi, non il mero calcolo teorico su sette persone fisiche. Le 1.763 ore annue effettivamente lavorabili per ciascuna risorsa determinavano un deficit di 11.375 ore nel quinquennio; il ricorso allo straordinario o a figure diverse e non dimostrate come fungibili non era sufficiente a colmare la carenza. È stata accolta anche la censura sulla clausola sociale: il documento dell’aggiudicataria, limitandosi a dichiarare non necessario il riassorbimento per ragioni organizzative, non indicava modalità concrete di attuazione e doveva essere equiparato alla mancata accettazione della clausola, cui il disciplinare ricollegava l’esclusione. Il quarto motivo è stato assorbito. È stato inoltre accolto il motivo aggiunto: la suite di monitoraggio offerta in cloud non era un’applicazione di intelligenza artificiale e svolgeva una funzione essenziale di controllo dell’infrastruttura e di rispetto degli SLA, sicché non rientrava nell’eccezione prevista dal capitolato. Il ricorso incidentale è stato respinto. L’algoritmo AI offerto dalla ricorrente non era mission critical, essendo uno strumento di supporto al medico e non indispensabile allo svolgimento della refertazione; le apparenti divergenze sulla capacità hardware riguardavano grandezze tecniche diverse; la soluzione non zero footprint comportava, secondo la lex specialis, una riduzione del canone e non l’esclusione. Non è stata ravvisata alcuna dichiarazione falsa o fuorviante ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023. Gli atti impugnati sono stati annullati nella parte relativa all’aggiudicazione e l’impresa ricorrente è stata collocata al primo posto della graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è stata bandita come procedura aperta ai sensi della disposizione.

  • art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione all’obbligo di esclusione per non conformità dell’offerta alle prescrizioni della lex specialis.

  • art. 108, commi 1 e 9, d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla valutazione dell’offerta e all’indicazione dei costi della manodopera.

  • art. 57 d.lgs. 36/2023

    La disciplina delle clausole sociali impone che i bandi prevedano i requisiti necessari dell’offerta e la documentazione relativa alle modalità di adempimento degli impegni sociali.

  • art. 102 d.lgs. 36/2023

    L’operatore economico deve indicare nell’offerta le modalità con cui intende adempiere agli impegni relativi alla clausola sociale; la relativa documentazione costituisce requisito essenziale dell’offerta.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla verifica di congruità dell’offerta e alla sostenibilità dei costi della manodopera.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Non applicabile in assenza di dichiarazioni false o fuorvianti nell’offerta della ricorrente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato per il dedotto difetto di motivazione del giudizio di congruità, questione assorbita.

  • art. 120 c.p.a.

    Applicato quale rito speciale per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie difensive in vista dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce caratteristiche minime dell’offerta a pena di esclusione, la presentazione di una quantità inferiore a quella espressamente ricavabile dai documenti di gara comporta l’esclusione dell’operatore economico, senza che possano prevalere interpretazioni alternative non coerenti con il dato testuale e sistematico del capitolato.
  • Il requisito di un presidio minimo espresso in unità FTE richiede la disponibilità di un monte ore effettivamente lavorabile e realistico, idoneo a garantire la presenza contemporanea e continuativa prescritta dalla lex specialis, considerando ferie, assenze e sostituzioni; il mero numero di persone fisiche o il monte ore teorico non è sufficiente.
  • Quando la lex specialis impone, a pena di esclusione, la presentazione di un progetto di riassorbimento del personale nell’ambito di una clausola sociale, non basta dichiarare genericamente di accettare la clausola o di applicarla nei limiti della propria organizzazione: il concorrente deve indicare modalità concrete di attuazione, compatibili con il fabbisogno del servizio e verificabili dalla stazione appaltante.
  • La qualificazione di un’applicazione di intelligenza artificiale come mission critical non dipende dalla gravità delle patologie o dei contesti clinici in cui essa è utilizzata, ma dalla sua indispensabilità per lo svolgimento della funzione essenziale: un modulo di supporto al medico, sostituibile mediante altre componenti del sistema, non è mission critical.
  • Quando la lex specialis prevede, per una soluzione tecnologica non conforme al requisito zero footprint, una conseguenza specifica quale la riduzione del canone, tale disciplina prevale sull’esclusione, salvo che l’offerta presenti una diversa e autonoma violazione sanzionata con l’estromissione dalla gara.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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