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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24217/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. comma 2 per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 233/2022 (emesso il 27/6/2022, comunicato come deposito presso l'Ufficio Postale mediante raccomandata l'8/8/2022). Il ricorrente ha dedotto di non aver avuto effettiva conoscenza del decreto: la raccomandata sarebbe stata ritirata dalla sua ex moglie, la quale avrebbe poi lasciato il plico nella cassetta postale dell'abitazione dove il ricorrente vive con la madre; la terza persona (Lisa Bandoni) avrebbe prelevato la busta ma, per distrazione, l'avrebbe tenuta nella propria borsa e consegnata allo Scorcucchi solo il 12/12/2022. A supporto sono prodotti certificati medici relativi alle condizioni della madre e dimissioni ospedaliere dello Scorcucchi, contratto di lavoro, preliminare di vendita e dichiarazioni testimoniali.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso: ha ritenuto regolare la notifica e ha dato rilievo al fatto che il plico era stato ritirato da persona delegata (la ex moglie), circostanza che, secondo la giurisprudenza citata, dimostra l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente. Le certificazioni mediche e le dichiarazioni difensive sono state ritenute non sufficienti, in particolare perché alcune risultano anteriori all'emissione del decreto. In conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2 e 2-bis)

    Regola la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale: grava sull'istante un onere di allegazione (non di prova) circa la mancata conoscenza del provvedimento; il giudice deve verificare l'assenza di effettiva conoscenza e può disporre la restituzione anche in caso di incertezza. Tuttavia, la presenza di elementi idonei a dimostrare la conoscenza effettiva (anche indiziaria) consente di respingere l'istanza.

  • art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67

    Modifica l'art. 175 c.p.p. richiamato dalla decisione: rafforza l'obbligo del giudice di verificare l'effettiva conoscenza dell'atto prima di rigettare la restituzione.

  • art. 111 Cost. e art. 6, comma 3 CEDU

    Principi del giusto processo e diritto alla difesa: la mera regolarità formale della notifica non può automaticamente escludere la possibilità di ottenere la restituzione nel termine se vi è incertezza sulla conoscenza effettiva dell'atto.

  • Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6900 del 02/02/2021

    Affermata l'illegittimità di rigettare un'istanza di restituzione basandosi solo sulla regolarità formale della notifica: serve verifica della effettiva conoscenza.

  • Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11476 del 09/02/2017

    Non può essere restituito nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., l'imputato che abbia delegato altra persona al ritiro della raccomandata di avviso di effettuazione della notifica del decreto a mezzo deposito presso l'ufficio postale, dovendo ritenere in tal caso che egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento

    Principio secondo cui la delega al ritiro della raccomandata è elemento idoneo a dimostrare la conoscenza effettiva dell'atto e quindi a escludere la restituzione nel termine.

Massime di principio

  • L'onere a carico del richiedente la restituzione è di allegare credibilmente le ragioni della mancata conoscenza; non è invece richiesta la prova piena. Il giudice deve accertare l'assenza di effettiva conoscenza e può concedere la restituzione anche in caso di incertezza probatoria.
  • La regolarità formale della notifica (es. comunicazione di deposito in posta) non è di per sé sufficiente a escludere la restituzione: occorre valutare elementi che dimostrino la effettiva conoscenza da parte dell'imputato.
  • La delega o il ritiro della raccomandata da parte di terzi è un elemento molto rilevante e, secondo giurisprudenza consolidata, può essere considerato prova (anche indiziaria) dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, con conseguente esclusione della restituzione.
  • Documenti quali certificati medici o dichiarazioni testimoniali sono utili ma devono essere compatibili temporalmente con l'evento impugnato: certificati anteriori all'atto non provano la mancata conoscenza successiva.
  • Per aumentare le probabilità di ottenere la restituzione, è opportuno produrre elementi concreti e temporizzati che dimostrino l'impossibilità materiale o la mancata conoscenza dell'avviso (es. attestazioni di ricovero nel periodo della notifica, dichiarazioni del personale dell'ufficio postale, documentazione che provi che il ritiro è avvenuto senza delega o contro la volontà dell'interessato).
  • In presenza di delega al ritiro, il difensore dovrebbe contestare con prove specifiche la delega stessa o dimostrare che il ritiro non ha comportato effettiva conoscenza (es. prova che la busta non è stata consegnata all'interessato), altrimenti la giurisprudenza tende a considerare acquisita la conoscenza dell'atto.

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